Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52830 del 12/07/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52830 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA MARIA LUISA nato il 03/11/1959 a RIVA DEL GARDA

avverso la sentenza del 10/02/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Data Udienza: 12/07/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la
pronunzia di primo grado con la quale Maria Luisa DE ROSA era stata
condannata per i reati di cui agli artt. 496 cod. pen. e 48, 56 e 614 comma 4
cod. pen..
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.
Il ricorso è inammissibile.

dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 19951 del 15
maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004,
Burzotta, Rv. 230634). E va in proposito rammentato il principio di diritto
secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di
specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Peraltro il ricorso ripropone pedissequamente alcune doglianze contenute
nell’atto di appello (che trovano puntuale risposta nella decisione della Corte
territoriale) e che fanno riferimento anche ad elementi di merito, con la finalità di
una rivalutazione dei fatti che sfugge al sindacato di legittimità. Va, in proposito,
ricordato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non
consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc.
pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 2000,00.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore
2

o

I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli

della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017
Il presidente

Il consigliere estensore

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