Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5283 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5283 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLONNA GENNARINO N. IL 15/01/1971
avverso l’ordinanza n. 912/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha
dichiarato non estinta la pena espiata dal 15 aprile 2010 all’8 aprile 2012 da
Gennarino Colonna in regime di affidamento in prova al servizio sociale,
concesso dallo stesso Tribunale con ordinanza del 9 marzo 2010, per avere il
medesimo serbato una condotta non conforme alle prescrizioni applicate e

del periodo trascorso in affidamento, delle limitazioni sofferte e della gravità
delle violazioni consumate, in mesi tre di detenzione domiciliare la pena da
espiare per l’esito negativo della messa in prova.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ha chiesto in via principale dichiararsi estinta la
pena, previo giudizio di positività dell’esito dell’affidamento in prova al servizio
sociale, e, in via subordinata, rideterminarsi la pena da espiare, in
considerazione delle numerose limitazioni sofferte, in misura inferiore a quanto
stabilito dall’ordinanza impugnata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente esprimono un diffuso dissenso di merito
rispetto alle ragioni argomentate della decisione impugnata, che sono esaustive
in fatto, per la loro coerenza interna e per la loro logica congruenza alle
risultanze fattuali disponibili e logicamente analizzate, e corrette in diritto, per la
corretta operata interpretazione dei principi che attengono alla concessione della
chiesta misura e alla osservanza delle sue prescrizioni, specificatamente
analizzati e applicati.
Esse, nel contrapporre alla operata lettura dei dati fattuali una nuova analisi
degli aspetti attinenti alle circostanze di fatto e una spiegazione alternativa degli
elementi valorizzati, al fine della diversa valutazione della condotta del
ricorrente, seguono un percorso non consentito in sede d’indagine di legittimità
sul discorso giustificativo della decisione, e si sostanziano, pertanto, in censure
diverse da quelle esperibili per legge con il ricorso per cassazione.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
2

comunque contraria alla ratio del beneficio concesso, e ha determinato, alla luce

contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2013

ammende.

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