Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52829 del 04/11/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52829 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SACCHINI DOMENICO N. IL 03/05/1956
BALDUCCI CESARE N. IL 11/10/1962
BALDUCCI ANTONIO N. IL 05/03/1936
CIMINI ILARIO N. IL 26/06/1943
avverso la sentenza n. 30368/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del
14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO
SOCCI;

Data Udienza: 04/11/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Teramo con la decisione in epigrafe indicata
condannava Balducci Antonio, Cimini Ilario, Balducci Cesare e Sacchini
Domenico alla pena di C 6.000,00 di ammenda ciascuno, relativamente al

febbraio 2010 – data di sequestro del sito -.
2. Gli imputati, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per
Cassazione, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art. 552,
comma 1, lettera C, cod. proc. pen., per mancanza delle qualifiche
soggettive dei ricorrenti nell’imputazione; mancanza o manifesta illogicità
della motivazione relativamente all’individuazione dei ricorrenti quali
autori del reato; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, sulla responsabilità dei ricorrenti per i fatti di cui
all’imputazione; violazione di legge, art. 185, d. Igs. 152/2006, la
sentenza prova la colpevolezza dei ricorrenti dal ripristino dello stato dei
luoghi, ma la norma esclude il reato quando il terreno non contaminato è
riutilizzato nello stesso sito di escavazione, inoltre si trattava di un piccolo
intervento inferiore a 6.000 mc.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei

motivi, e per la sua genericità, inoltre risulta articolato solo in punto di
fatto, senza critiche di legittimità.
3. 1. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune
da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta
applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione
ha evidenziato come i ricorrenti sono soci amministratori della ditta
“Impresa autotrasporti Pinetese s.n.c.”, che aveva materialmente
depositato i rifiuti nell’area, e poi bonificato l’area (bonifica chiesta dalla
proprietaria – che era all’oscuro dei depositi del materiale avvenuto a sua
insaputa – e intimata in solido – quali esecutori materiali del deposito – ai
ricorrenti). La deposizione della proprietaria, Giachini, viene dalla

reato ex art. 256, comma 2, d. Igs. 152/2006; commesso fino al 19

decisione ritenuta particolarmente significativa e chiara per la
responsabilità degli odierni ricorrenti; inoltre la deposizione veniva
riscontrata dal possesso delle fatture ( a Balduzzi Cesare) per lavori di
sbancamento. Si tratta di valutazioni di merito che non possono
sindacarsi in sede di legittimità se ben motivate come nel nostro caso.
4. L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.

infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella
specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.
21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/11/2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Silvio A

ESANO

L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta

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