Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52828 del 04/11/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52828 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERINO MARIA ROSARIA N. IL 14/11/1962
avverso la sentenza n. 9333/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO
SOCCI;

Data Udienza: 04/11/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La Corte d’appello di Napoli con la sentenza in epigrafe

indicata, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta l’ipotesi
autonoma di reato di cui alla legge 146/2013 rideterminava la pena

multa, con la contestata recidiva (imputata del reato di cui all’art. 73,
comma 1 e 1 bis, T. U. stup. Accertato in Melito il 27 agosto 2006; con la
recidiva specifica).
2.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, tramite il

difensore, con unico motivo dì ricorso: inosservanza dell’art. 157 cod.
pen., prescrizione del reato di cui all’art. 73, comma 5, T. U. stup.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo. Il reato commesso il 27 agosto 2006 alla data della decisione
impugnata – 22 dicembre 2014 – non era prescritto. Il termine massimo
di prescrizione è di anni 9, in considerazione della recidiva, ex art. 157 e
161 cod. pen.
4.

L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della

prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella
specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.
21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

inflitta a Cerino Maria Rosaria in anni 2 di reclusione ed C 3.000,00 di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore

Così deciso il 4/11/2016

della Cassa delle ammende.

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