Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52827 del 04/05/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52827 Anno 2017
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Grand° Franca, nata a Cerveteri il 15/02/1958
Grando Rossano, nato a Cerveteri il 17/05/1951
Grando Donatella, nata a Cerveteri il 22/10/1953
Grando Giuseppe, nato a Cerveteri il 01/02/1963
Fabiani Giuseppa, nata a Frascati il 13/08/1965
avverso l’ordinanza del 11/11/2016 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le richieste del P. M., in persona del Sost. Proc. Gen.
Luigi Orsi, che ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

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Data Udienza: 04/05/2017

RITENUTO IN FATTO

2.Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del difensore, proponendo i seguenti motivi
di ricorso, qui enunciati ex art.173 cod.proc.pen. in termini strettamente necessari per la
motivazione.
Con il primo motivo denunciano la violazione di legge ex art.325 cod.proc.pen. per
mancanza o apparenza della motivazione in ordine al contestato reato di lottizzazione abusiva
ex art.30 d.P.R. 380/2001 e l’omessa valutazione della normativa statale (art.3, comma
lett.e.5 d.P.R.380/2001) e di quella regionale (L.R. Lazio nn.59/1985, 13/2007, 14/2011,
reg.Regione Lazio nn.18/2008 e 27/2014).
Dopo aver premesso che, per giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte di
Cassazione, nella violazione di legge ex art.325 cod.proc.pen. rientra la mancanza assoluta o la
mera apparenza o apoditticità della motivazione, deducono che il Tribunale si sarebbe limitato
a riproporre le argomentazioni poste dalla P.M. di Civitavecchia a fondamento della richiesta di
sequestro preventivo, senza prendere in considerazione i rilievi e gli atti indicati dalla difesa ed
in particolare il contenuto della consulenza tecnica dell’arch.Angioni, che escludeva l’esistenza
di una lottizzazione abusiva. In detta consulenza si evidenziava che, stante la destinazione,
espressamente autorizzata ed assentita (come da provvedimenti in atti), dell’area a
campeggio, vi era, in base alla normativa regionale, l’obbligo per il Comune di inserire l’area
medesima nello strumento urbanistico, anche attraverso variante al PRG. Ed, infatti, il Comune
di Ladispoli, con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2016, aveva, sia pure con
ritardo, approvato un documento-quadro per l’inserimento dell’area nello strumento
urbanistico.
Secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe non applicato o fornito una interpretazione erronea
della normativa nazionale e regionale in tema di campeggi, confondendola con il reato di
lottizzazione (non tenendo conto che per i campeggi, che debbono avere una serie di
infrastrutture, servizi, opere, vi sono una serie di deroghe in ordine ai principi generali sulla
nozione di “nuova costruzione” (art.3 comma 1 lett.e.5 d.P.R. cit.).La conferma si ricaverebbe
dalla normativa regionale che esclude la necessità di munirsi di autorizzazioni o titoli edilizi per
l’installazione nei campeggi di mezzi mobili di pernottamento e di cucinotti, di reti tecnologiche
a servizio delle piazzole (purchè connesse alle reti comunali o ad un depuratore delle stessa
struttura).
Assumono, ancora, i ricorrenti che nella consulenza Angioni era confutatz>, proprio in base
alla normativa regionale, l’assunto secondo cui lo svolgimento di attività di deiSosito e custodia
delle roulotte durante il periodo autunno-inverno, la materiale divisione e delimitazione del
terreno, la presenza di manufatti di diverse tipologie e destinazioni, la rilevata presenza di una
strada di accesso e di stalli di sosta adibiti a piazzole rappresentassero “opere sintomatiche”
della irreversibile trasformazione dell’area e quindi della lottizzazione.
Il Tribunale, poi, in ordine all’eccepita prescrizione avrebbe omesso di considerare che il
momento consumativo del reato di lottizzazione coincide con il completamento dell’attività
edificatoria primaria e non certamente con quella accessoria ed ininfluente (come, nel caso
di specie, cucinini e casotti mobili).
Secondo i ricorrenti, infine, il Tribunale non avrebbe preso posizione in ordine al riferimento
fatto dal G.i.p. nell’ordinanza reiettiva alla sentenza della Corte Costituzionale n.171/2012 (che
dichiarava incostituzionale l’art.25 bis L.R. n.13/2007), omettendo di valutare la normativa
sopravvenuta (art.52 comma 2 L.n.221 del 2015) che esclude dagli interventi di nuova
costruzione quelli volti a soddisfare esigenze temporanee e ricompresi in strutture ricettive
all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, purchè autorizzati sotto il profilo urbanistico,
edilizio e paesaggistico secondo la normativa regionale di settore.

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1.Con ordinanza in data 11/11/2016 il Tribunale di Roma rigettava l’appello, proposto
nell’interesse di Franca Grando, Rossana Grando, Donatella Grando, Giuseppe Grando,
Giuseppa Fabiani, avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia del
19/08/2016, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’area
e delle opere del “Camping Queen” in Ladispoli.

Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge per inesistenza del periculum in
mora ex art.321, comma 1, cod.proc.pen., avendo il Tribunale erroneamente ancorato
l’attualità del pericolo alla ripresa della stagione estiva.
Peraltro non potrebbe esservi, in ordine alla presunta incidenza sul carico urbanistico, alcun
aggravamento della ritenuta lottizzazione dal momento che la normativa di riferimento è
orientata nel senso di ritenere obbligatoria per i campeggi autorizzati dai Comuni una adeguata
destinazione urbanistica e, sotto il profilo edilizio, da anni non è stata posta in essere alcuna
attività edilizia volta a modificare lo stato dei luoghi.
Con nota di accompagnamento in data 27/04/2017 il difensore, a corredo del. ricorsa., ha
depositato in cancelleria documentazione.

1.1 ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
2.11 primo motivo è infondato in ordine alla denunciata violazione di legge e inammissibile
sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione.
2.1. Questa Corte ha costantemente affermato che integra il reato di lottizzazione abusiva la
realizzazione di un campeggio, anche se autorizzato, qualora l’area destinata ad esso venga
radicalmente mutata per la presenza di opere stabili, strutture abitative e servizi in grado di
snaturare le caratteristiche originarie (lavatoi, servizi igienici, piazzale con cucina e verande,
uffici e roulotte intrasportabili (Cass.sez. 3, n.29731 del 04/06/2013, Rv.256824).
La realizzazione all’interno di un’area adibita a parcheggio di strutture ricettive che presentino
le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale è, invero, incompatibile con il
“campeggio” che presuppone soltanto allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno
occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in
prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento (Cass. sez. 3 n.41479 del
24/03/2013, Rv.257734).
Più dì recente la “questione” è stata riesaminata (alla luce della normativa sopravvenuta)
con la sentenza di questa Sezione n.35457 del 14/07/2016, P.M. c/Chiesa, non massimata.
Con approfondita motivazione cui si rinvia, la suddetta pronuncia, dopo aver ricordato í
precedenti interventi manipolativi dell’art.3 comma 1 lett.e.5 d.P.R. n.380 del 2015 (art.41
comma 4 d.l. 21/06/2013 n.69; art.10-ter d.l. 28/03/2014 n.47) e richiamato la sentenza del
Corte Costituzionale n.189 del 9 giugno 2015, ha esaminato l’ulteriore intervento legislativo
(legge 28 dicembre 2015 n.221), evidenziando che la lettera e la ratio della nuova disciplina
inducono a ritenere che la prevista autorizzazione “sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove
previsto, paesaggistico” riguarda le strutture ricettive nel loro complesso e non i singoli
manufatti. Una diversa interpretazione, infatti, “comporterebbe la frustrazione della ratio della
novella, volta non già a ribadire l’ordinaria disciplina, ma -e nell’ottica del rilancio
dell’economia (di cui al d.l. n.69 del 2013, a “monte” dell’attuale testo di legge)- a semplificare
l’installazione di manufatti quali quelli in oggetto, qualora collocati all’interno di ambiti che questi sì- siano sottoposti a previo rilascio di ogni titolo abilitativo ed ogni necessaria
autorizzazione”.
Nel ribadire l’indirizzo interpretativo in precedenza evidenziato la sentenza n.35457/2016,
non ha mancato di sottolineare che, anche alla luce della nuova normativa, “l’esistenza di
un’attività, sia pure autorizzata, di campeggio e similare (come nel caso di specie) non è
incompatibile con la figura del reato di lottizzazione abusiva, ove la stessa venga radicalmente
mutata in uno stabile insediamento abitativo e di rilevante impatto negativo sull’assetto
territoriale”.
Sicchè non è sufficiente limitarsi a prendere atto del dato meramente formale dell’esistenza
delle autorizzazioni richieste per ritenere che l’area sia legittimamente destinata a
“campeggio”, competendo ai Giudici di merito accertare che non vi sia stato, attraverso la
realizzazione di uno stabile insediamento abitativo, uno stravolgimento dell’assetto del
territorio (cfr. anche sez.4 n.13496 del 15/02/2017, Rv.269399).
2.2. I Giudici del riesame, con accertamento in fatto adeguatamente argomentato, hanno
accertato che i ricorrenti, nel corso degli anni, hanno effettuato svariati interventi, per di più in
violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, “dando vita ad un insediamento in

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CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Tali ultimi rilievi valgono anche in ordine alla dedotta inesistenza del periculum in mora
(secondo motivo di ricorso), avendo il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi,
sottolineato la legittimità del sequestro preventivo al fine di evitare che la libera disponibilità
della struttura (idonea ad ospitare circa 600 persone) possa pregiudicare gli interessi attinenti
alla gestione del territorio e determinare un aggravamento delle conseguenze del reato di cui
all’art.181 d.l.vo 42/2004 (pag.5-6 ord.).
4. Infine, il Tribunale ha ineccepibilmente rilevato che non era certamente maturata la
prescrizione del reato di lottizzazione, ipotizzato nell’incolpazione provvisoria, essendo stati
realizzati in epoca recente svariati manufatti (due prefabbricati destinati a deposito, una casa
mobile alcuni casottini in legno tra il 2012 ed il 2015; altri nel 2016; che andavano ad
aggiungersi ed a completare quelli preesistenti).
E’ pacifico, invero, che la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato
progressivo nell’evento che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli
atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la
configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi
successivi, incidenti sull’assetto urbanistico.Ne consegue che il momento consumativo o

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larga parte stabile mediante la realizzazione di numerosi manufatti edili, in parte destinati ad
uso abitativo, in parte funzionali all’attività imprenditoriale (servizi igienici, piazzole in
calcestruzzo con cucinotti, uffici, spogliatoi magazzini..)”-pag.2 ord..
Nel corso del sopralluogo del 09/11/2015 venne infatti “riscontrata la presenza, nell’area
del Camping Queen….modificata nelle quote di campagna originarie, con riporti di materiali di
ricarico…recintata e munita di cancelli…attraversata parzialmente da più strade carrabili in
parte asfaltate…fornita di impianti interrati per la distribuzione dei servizi a rete. .(con
frazionamenti materiali costituiti da recinzioni e camminamenti pertinenziali ai vari manufatti..
(v.relazione arch.Silvi), di numerose opere stabili” (Locale spogliatoio e infermeria, realizzato
in muratura, di mt.16 X 5,60 circa; fabbricato adibito a piano terra a pizzeria e al primo piano
ad abitazione; sala Hobby e garage; manufatti adibiti a magazzino, ed altri a spogliatoio,
deposito, bagni; 150 piazzole in calcestruzzo, sulle quali nel mese di novembre (e quindi a
“stagione chiusa”, risultavano posizionati una roulotte e un casotto in legno o un container
destinati a cucinotto).-pag.3 ord.
Ha, infine, dato atto il Tribunale che non rilevano, sotto il profilo del fumus, gli interventi
demolitori di alcuni manufatti, eseguiti in ottemperanza all’ordinanza sindacale n.44 del
12/04/2016 e quindi in epoca successiva all’accertamento (pag.5 ord.).
2.3. Come ricordano gli stessi ricorrenti, a norma dell’art.325 cod.proc.pen., il ricorso per
cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in
proc. Bevilacqua, Rv.226710), nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza
assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che
impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della
motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico
ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) cod.proc.pen.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza
n.25932 del 29/05/2008-Ivanov,Rv. 25932, secondo cui nella violazione di legge debbono
intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidonel a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
La motivazione del Tribunale in precedenza richiamata non può certo dirsi apodittica o
apparente.
I ricorrenti, nel denunciare formalmente la mancanza di motivazione, come tale riconducibile
alla violazione di legge, richiedono inammissibilmente in questa sede (attraverso il richiamo
della consulenza di parte) una rilettura delle risultanze acquisite; per di più escludono che vi
sia stata una irreversibile trasformazione dell’area sulla base di una valutazione “frazionata”
degli interventi eseguiti, omettendo quindi di valutarli nel loro complesso (come correttamente
ha effettuato il Tribunale- pag.4 ord.).

5. I ricorsi debbono, quindi, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 04/05/2017
Il Consigliere estensore
Silvio Am
ano

Il Presidente
Aldo Fiale

perdura nel tempo fino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale
da uno stadio determinato ad un altro successivo, una sempre maggiore gravità (Cass. sez. 3
n.24985 del 20/05/2015, Rv.264122; sez.3 n.15289 del 25/02/2004, Rv.227963).
Il reato di lottizzazione abusiva non può rientrare, infatti, “né nella categoria del reato
istantaneo con effetti permanenti, in quanto si ha una successione di varie condotte che si
protraggono nel tempo e che sono strettamente collegate tra loro dal punto di vista finalistico e
causale, né nella categoria del reato continuato poiché non si ha “a parte rei” una pluralità di
illeciti penali unificati nel medesimo disegno criminoso, quanto piuttosto una pluralità di
condotte realizzate da soggetti diversi o dal medesimo soggetto senza che, in tale ultimo caso,
si realizzi un concorso di reati (di lottizzazione) quanto piuttosto.. uno spostamento in avanti
del momento consumativo del reato stesso….”(Sez. 3 n.25182 del 07/03/2014 non
massimata).

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