Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52824 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52824 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
RUMOLO ROBERTO, nato a Cava dè Tirreni il 10.4.1991

avverso la ordinanza in data 8.3.2016 del GIP presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 8.3.2016 il GIP presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha convalidato il decreto emesso dal Questore di Caserta il
29.2.2016 e notificato all’interessato il 7.3.2016 con cui è stato imposto a
Roberto Rumolo il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono partite di
calcio in cui risulti impegnata la squadra Cavese 1919 per la durata di 5 anni
ed il contemporaneo obbligo di presentarsi in Questura durante le partite
disputate dalla squadra del Cavese 20 minuti dopo l’inizio e 20 minuti prima
della fine. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per

Data Udienza: 26/01/2017

Cassazione, tramite il difensore, lamentando con un unico motivo il vizio di
violazione di legge per essere la decisione della convalida intervenuta prima
della scadenza del termine fissato dall’art.6 della legge n.401 del 1989
decorrente dalla notifica del provvedimento, per non essergli stato
consentito di accedere agli atti al fine di esaminare la documentazione sulla
quale era stato fondato il decreto del Questore e di approntare le proprie
difese.

Il ricorso è fondato.
Il procedimento di convalida disciplinato dalla 1.401/1989 accorda
all’interessato, a tutela del diritto di difesa, la facoltà di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al G.i.p.
competente per la convalida. Al fine di rendere concreto il contraddittorio
cartolare la giurisprudenza ha ritenuto necessario individuare, pur
nell’esigenza di contemperare le esigenze di celerità sottese al
provvedimento amministrativo con quelle difensive, un termine ragionevole,
il quale, non essendo stato determinato dal legislatore, è stato
necessariamente rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel
provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il
quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida, cioè entro 48
ore, altrimenti venendosi a vanificare il principio a suo tempo affermato
dalla Corte Costituzionale (sentenza n.144 del 1997), tenuto conto che
l’interessato, qualora la convalida intervenga nel giro di qualche ora dopo la
notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad
esplicitare la propria difesa. La natura necessariamente dilatoria del termine
di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, contenente
l’obbligo per il destinatario di presentazione ad un ufficio o ad un comando
di polizia, risulta pertanto funzionale, secondo l’orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato, all’esercizio del diritto di difesa del
destinatario della misura impositiva, ricadente fra quelle di limitazione della
libertà personale, dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica
sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge,
discendente dalle nullità di ordine generale disciplinate dall’art.178 lett. c)
c.p.p., la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto
volto a garantire il “contraddittorio cartolare” (Cass. Sez.3^ n. 20776 del
15/04/2010, Marcassoli, Rv. 24718201, Cass. Sez. 3^ dell’11.12.07,
Castellano, Rv. 238537).

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, il provvedimento del Questore emesso il 29.2.2016 risulta
notificato al ricorrente il 7.3.2016 alle ore 17.20 mentre l’ordinanza di
convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 8.3.2016 alle ore 14.30,
ovverosia a neppure 24 ore di distanza dalla notifica.
Risultando pertanto violato il termine dilatorio di 48 ore posto a
garanzia del diritto di difesa, si impone, quindi, un annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata con contestuale dichiarazione di cessazione
di efficacia del provvedimento del Questore di Caserta in data 29.2.2016,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia
del provvedimento del Questore di Caserta in data 29.2.2016 limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente
dispositivo al Questore di Caserta
Così deciso il 26.1.2017

limitatamente all’obbligo di presentazione imposto al ricorrente.

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