Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52822 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52822 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

21 NOV 2017

sul ricorso proposto da
NASI CARLO, nato a Torino il 16.10.1951

avverso la sentenza in data 30.4.2015 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza ex art.444 c.p.p. in data 30.4.2015 il Tribunale di Milano ha
condannato Carlo Nasi alla pena di quattro mesi di reclusione per omesso
versamento, in violazione dell’art.10-ter d.lgs. 74/2000 dell’imposta sul valore
aggiunto dovuta per l’anno di imposta 2008 per un valore complessivo di C
221.625,00. Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo con un unico motivo il mancato accertamento della
propria colpevolezza, la mancanza di motivazione in ordine a possibili cause di
proscioglimento ex art.129 c.p.p. e comunque l’assoluta carenza di motivazione

Data Udienza: 26/01/2017

anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della
pena inflittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.

10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000,

nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011,

relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di
imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del
2000 è stato infine sostituito, ad opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24
settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente
testo: «E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa,
entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione
annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun
periodo d’imposta».
Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole della precedente nella
parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, trova applicazione, per
il principio del favor rei di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti
commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda
l’importo di euro 221.625,00 quanto alla dichiarazione riferita all’anno di imposta
2008, inferiore alla soglia di punibilità di C 250.000,00, la sentenza impugnata
deve essere annullata, per insussistenza del reato, posto che la soglia di
rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del reato,
contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a
Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975; da ult., Sez. 3, n. 3098
del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265938).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 26.1.2017

puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla

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