Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52821 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52821 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BIZZARRO ANDREA, nato a Monselice il 4.5.1968
Nei confronti di
BIZZARRO LINO, nato a Pozzonovo 1’11.7.1948
GASPARETTO ROSETTA, nata a Stanghella il 28.9.1958
RIGONI GIOVANNI
PAIOLA PIERGIORGIO

avverso il decreto in data 14.3.2016 del Tribunale di Rovigo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Francesco Salzano che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto in data 14.3.2016 il GIP del Tribunale di Rovigo ha disposto,
su conforme richiesta del PM, previa declaratoria di inammissibilità
dell’opposizione formulata dal denunciante, l’archiviazione del procedimento
penale a carico di Lino Bizzarro e Rosetta Rigoni, autori di un assunto abuso

Data Udienza: 26/01/2017

edilizio, nonché Giovanni Rigoni e Piergiorgio Pajola, impiegati comunali deputati
al controllo della regolarità edilizia ) per i reati di cui agli artt.44 lett.b) dpr
380/2001, 323 e 328 c.p., scaturito da un esposto presentato da Andrea
Bizzarro il quale aveva segnalato la realizzazione abusiva di un garage che i di lui
vicini Lino Bizzarro e Rosetta Gasparetto avevano edificato sul loro terreno e
l’omessa denuncia dei fatti così come il mancato ordine di remissione in pristino
da parte dei tecnici competenti. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso
per Cassazione Andrea Bizzarro articolando due motivi. Con il primo motivo

c.p.p. la violazione del principio del contraddittorio per essere stata
l’archiviazione pronunciata senza fissazione dell’udienza camerale avendo il GIP
illegittimamente dichiarato l’inammissibilità della propria opposizione alla
richiesta di archiviazione rite do escludendone la qualifica di persona offesa
dal reato. Sostiene invece il ricorrente che quanto meno in relazione ai reati dal
medesimo denunciati come abuso ed omissione di atti di ufficio avesse pieno
titolo, in ragione della natura plurioffensiva dei medesimi, lesivi sia del buon
andamento della P.A. che dei diritti del singolo, a proporre, anche quale persona
danneggiata, opposizione.
2. Con il secondo motivo lamenta in relazione al vizio di cui all’art.606 lett.e)
c.p.p. l’omessa motivazione che avrebbe dovuto riguardare il duplice profilo
relativo alla infondatezza della notizia di reato e all’inammissibilità
dell’opposizione per omessa indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e/o
dei relativi elementi di prova. Sostiene invece il ricorrente che il provvedimento
impugnato contiene solo generiche valutazioni relative al materiale probatorio
che il Gip si limita a dichiarare inidonee a verificare le deduzioni di esso
denunziante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due i motivi di ricorso, in quanto intrinsecamente connessi attenendo
entrambi alla legittimità del provvedimento di archiviazione in relazione alla
propria opposizione, possono esaminarsi congiuntamente.
Sebbene il ricorrente risulti pienamente legittimato a proporre l’opposizione
alla richiesta di archiviazione del P.M. rivestendo – alla luce della plurioffensività
dell’illecito denunciato essendo il reato previsto dall’art. 323 cod. pen. lesivo sia
del buon andamento della P.A. che dei diritti del singolo, la qualifica di persona
offesa (Sez. 6, n. 13179 del 29/03/2012 – dep. 05/04/2012, P.O. in proc. Picaro
e altro, Rv. 252570) – ciò nondimeno il ricorso non può reputarsi fondato.

2

lamenta in relazione al vizio di cui all’art.606 lett. b) riferito agli artt.409 e 410

Nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante l’opposizione proposta dal
denunciante, ai sensi dell’art. 410, comma 2 cod. proc. pen., il Giudice delle
indagini preliminari deve motivare specificamente, al fine di non incorrere in
nullità connessa alla violazione del contraddittorio, in ordine sia alla infondatezza
della notizia di reato che alle cause della inammissibilità sotto il profilo della
pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza tuttavia poter
effettuare alcun giudizio prognostico sull’esito delle investigazioni suppletive
sollecitate, salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a

immediata evidenza: interpretazione questa univocamente affermata da questa
Corte sul presupposto che, essendo l’opposizione all’archiviazione
esclusivamente preordinata a sostituire il provvedimento “de plano”, siano perciò
precluse valutazioni in chiave prognostica del costituendo quadro istruttorio,
possibile solo dopo la celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 5, 21 aprile 2006
n. 16505, Sez. 4 24 novembre 2010 n. 167 e Sez. 5 17 gennaio 2011 n. 13676;
Sez. 2, 3 febbraio 2012 n. 8129, Sez. 5, 6 giugno 2012 n. 25302 e Sez. 6 10
luglio 2012 n. 35787).
L’applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame fa si che il
provvedimento impugnato, che ha ritenuto dirimente la circostanza che il
manufatto, indicato come abusivo, fosse allo stato costituito da una tettoia,
struttura di per sé naturalmente precaria, e non già da un garage secondo
quanto dichiarato dall’opponente, peraltro assentita da regolare permesso di
costruire, debba ritenersi immune da censure: il GIP ha infatti reputato, con
motivazione improntata a logica stringente, che alcuna utilità potesse rivestire
un’indagine volta ad accertare la preesistente eventuale sussistenza di un
diverso manufatto abusivo che quand’anche fosse stato tale, risultava comunque
essere stato comunque demolito e riedificato in conformità alla concessione
amministrativa. Rilievo questo che ha consentito al giudicante di affermare, in
linea logicamente consequenziale, l’insussistenza, in difetto di una notitia
criminis, di responsabilità in capo agli organi tecnici in relazione alle omissioni
e/o abusi da parte dei funzionari del Comune anch’essi denunciati, atteso che i
vigili Urbani avevano comunque dato atto, al momento del sopralluogo,
dell’abbattimento di preesistenti opere abusive, della cui consistenza e
conformazione non vi era tuttavia alcuna certezza, neppure ricavabile ad occhio
nudo dalla fotografia, asseritamente risalente al 2016, allegata alla denuncia.
Neppure è stata ritenuta percorribile l’ipotesi della concessione rilasciata in
violazione delle distanze legali, avendo il Tribunale correttamente evidenziato
come il suddetto profilo risulti rilevante sull’esclusivo piano dei diritti soggettivi di
terzi sui quali non incide il provvedimento amministrativo rilasciato.

3

determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di

Tanto legittima l’assunzione de plano della decisione e tanto è dato
riscontrare nella giustificazione addotta dal decreto impugnato, il quale risulta
pertanto non censurabile in relazione ai vizi lamentati, tenuto altresì conto della
genericità delle doglianze svolte in relazione alle omesse indagini suppletive, che
non risultano essere state neppure indicate.
Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna, del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 26.1.2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Aldo Cavallo

Ct;,,u2J-

P.Q.M.

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