Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52820 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52820 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI GENOVA
nel procedimento a carico di
ALBANESE DEBORA, nata a Genova il 20.6.1975

avverso la sentenza in data 21.3.2016 del Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 21.3.2016 il Tribunale di Genova ha prosciolto
Debora Albanese, imputata del reato di cui all’art.2, comma 1-bis d.lgs.
463/1983 per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate nei confronti del personale dipendente nel corso dell’anno
2008, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione relativamente

Data Udienza: 26/01/2017

alle mensilità di febbraio, maggio e giugno 2008 e con riferimento alle mensilità
successive il fatto, a seguito della depenalizzazione disposta dal d.lgs.8/2016,
non più previsto dalla legge come reato con contestuale trasmissione degli atti
all’INPS. Avverso la suddetta pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Genova ha proposto ricorso per Cassazione il deducendo con un
unico motivo che l’imputata avrebbe dovuto essere assolta anche con riferimento
alle mensilità di febbraio, maggio e giugno 2008 con la formula “perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato” da ritenersi prevalente rispetto alla

che non può logicamente dichiararsi estinto un reato che reato non è più per
effetto dell’intervenuta depenalizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi fondato.
Il reato di cui all’art.2, comma 1 ed 1-bis 1.638/1983, già punito con la pena
fino a tre anni di reclusione oltre alla multa, è stato, a seguito dell’entrata in
vigore del d. Igs. 8/2016 depenalizzato e contestualmente trasformato in illecito
amministrativo ove l’omesso versamento delle ritenute non superi, come nel
caso di specie, l’importo complessivo di C 10.000 annui.
Non risultando nella fattispecie che l’importo complessivo per l’annualità del
2008 superasse la soglia sopra indicata, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare
sentenza assolutoria anche per le mensilità prescritte non essendo il fatto, al
momento della pronuncia impugnata, più previsto dalla legge come reato. Dal
momento infatti che con l’abolitio criminis disposta con il suddetto decreto
legislativo non viene modificata solo la natura della sanzione, ma si perviene, in
seguito ad una diversa valutazione del disvalore sociale del fatto, al
disconoscimento rilevanza penale al precetto, la formula di assoluzione del fatto
non previsto dalla legge come reato prevale necessariamente su quella di
estinzione del reato per prescrizione, non potendo dichiararsi estinto un reato la
cui condotta non è più tale. L’accertamento dell’intervenuta prescrizione del
reato in contestazione incide, semmai, sull’ordine di trasmissione alla
competente autorità amministrativa che, pur costituendo una pronuncia
accessoria rispetto a quella assolutoria conseguente all’intervenuta
depenalizzazione, consente pur sempre una valutazione del giudice penale sui
fatti estintivi riguardanti l’illecito ormai depenalizzato, volto ad impedire inutili
trasmissioni all’autorità amministrativa: chiaro in tal senso è il disposto di cui
all’art.9 d. 1gs. 8/2016, secondo cui “nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1,
l’autorita giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

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declaratoria di estinzione atteso che il dettato normativo non prevede distinguo e

presente decreto,

dispone

la trasmissione all’autorita’ amministrativa

competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla
medesima data”.
Deve pertanto concludersi per l’annullamento della sentenza impugnata
senza rinvio rientrando nelle attribuzioni di questa Corte a norma dell’art.620
lett. I) cod. proc. pen. la pronuncia assolutoria con la formula “perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato” anche per le mensilità di febbraio, maggio e

trasmissione degli atti all’INPS.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato, ferma la trasmissione degli atti all’INPS con riferimento
alle sole mensilità da novembre 2008
Così deciso il 26.1.2017

giugno 2008, ferma restando per quelle successive al novembre 2008 l’ordine di

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