Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5282 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5282 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEMARCUS ANGELO N. IL 30/06/1940
avverso la sentenza n. 43726/2010 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Demarcus Angelo con richiesta del 16 dicembre 2011 ha instato per la
proposizione da parte del Procuratore Generale presso questa Corte di ricorso
straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la
sentenza del 3 novembre 2011, la cui motivazione non era stata ancora
depositata, con la quale la quinta sezione penale di questa Corte aveva rigettato
maggio 2010, deducendo la sussistenza di errori di fatto, sviste ed errori di
percezione e chiedendo l’accoglimento del ricorso per cassazione, già a suo
tempo proposto, e la sospensione degli effetti del provvedimento impuig p.. .
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3. Il Procuratore Generale presbo questa Corte, premesso il ric 'amo ai ...
... ricorsi, agli atti e agli esposti presentati dal Demarcus, e tra questi la suindicata
richiesta, ne rilevava la inammissibilità, perché presentata prima ancora del
deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 13 marzo 2012, e avanzava
doglianze che non rappresentavano errori materiali o di fatto.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo che la richiesta
d'impugnazione, riconduci bile alla previsione dell'a rt . 625-bis cod. proc. pen., è
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stata depositata prirrella sentenza di questa Corte, oggetto di censura.
Tale anticipato deposito ha inciso sul contenuto dell'atto che, per
giurisprudenza consolidata di questa Corte, in relazione alla natura eccezionale
del rimedio e alla lettera della disposizione che lo istituisce, non può sindacare
"altro (asserito) errore di fatto che non sia quello costituito da sviste o errori di
percezione nei quali sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del
giudizio di legittimità, che deve essere connotato altresì dall'influenza esercitata
sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di risultanze
processuali, il cui svisamento conduce a una sentenza diversa da quella che
sarebbe adottata senza l'errore e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono
effetto di detto errore", senza poter riguardare "gli errori percettivi non inerenti
al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibili alla
decisione del giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se
risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limit delle il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 dAt luciroo. impugnazioni ordinarie ovvero con la revisione" (Sez. 1, n. 17362 del
15/04/2009, dep. 23/04/2009, Di Matteo, Rv. 244067).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto
del ricorso e in difetto dell'ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
dell'impugnazione - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013 Il Consigliere estensore Il Pre idente P.Q.M.