Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52819 del 26/01/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 52819 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
nel procedimento a carico di
SIMERANO LUCA, nato a Cosenza il 28.6.1972
avverso la sentenza in data 31.5.2016 del Tribunale di Cosenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia
dell’ordine di demolizione e di remissione in pristino
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art.444 c.p.p. in data 31.5.2016 il Tribunale di Cosenza ha
condannato Luca Simerano alla pena di C 22.600,00 di multa per i reati unificati
dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 44 lett.e) D.P.R. 380/2001, 181,
comma
10 d.lgs. 42/2004 per aver realizzato in terreno di sua proprietà,
sottoposto a vincolo paesaggistico ed in assenza delle prescritte autorizzazioni,
Data Udienza: 26/01/2017
un manufatto in legno ancorato al suolo con plinti di cemento e 624 e 625 n.2
c.p. per essersi impossessato, mediante allaccio abusivo alla rete idrica ed
elettrica, di corrente elettrica e di acqua potabile comunale. Avverso la suddetta
pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha
proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale
lamenta, in relazione al vizio di cui all’art.606 lett.b) riferito all’art.31, comma 90
dpr 380/2001 e all’art. 181, comma 2° d.lgs. 42/2004, l’omesso ordine di
demolizione dell’opera abusiva che, in quanto statuizione obbligatoria e perciò
applicazione della pena a seguito di patteggiamento, nonché la mancata
irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della riduzione in pristino
che necessariamente consegue alle opere abusive realizzate in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, concludendo con la richiesta di annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata e contestuale disposizione dei suddetti ordini ad opera
di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere
abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la
demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Dal
momento che l’art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen. equipara la sentenza
emessa a seguito di patteggiamento, quanto agli effetti, alla sentenza di
condanna, ad eccezione di quelli indicati nel primo comma fra i quali non è
compresa la sanzione in esame, ne consegue che l’ordine di demolizione di un
manufatto abusivo di cui al citato art. 31, comma 9 vada impartito anche in caso
di applicazione della pena concordata dalle parti.
In proposito questa Corte ha precisato che non assume rilievo il fatto che
l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le
parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di
valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui
l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento (ex multis
Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212).
Analoga omissione risulta essere stata posta in essere per il reato
paesaggistico: insistendo il manufatto abusivo in zona vincolata, il Tribunale
avrebbe dovuto applicare ex officio la sanzione amministrativa della riduzione in
pristino stato prevista dall’art.181, comma 2 d.lgs 22.1.2004 n.42, anch’essa
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sottratta alla disponibilità delle parti, va disposto ex officio anche in caso di
sottratta, in ragione della sua natura obbligatoria, al potere dispositivo delle parti
così come al potere discrezionale del giudice, e perciò applicabile
indipendentemente dal consenso di costoro (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008 dep. 13/06/2008, Caccioppoli, Rv. 240539).
Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
all’omesso ordine di demolizione e di riduzione in pristino, ai quali il Collegio può
provvedere direttamente ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. I), trattandosi di ordini
automaticamente conseguenti alla sentenza di condanna pronunciata per i
proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi,
Rv. 246769).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa
statuizione dell’ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi, che impartisce
Così deciso il 26.1.2017
Il Consigliere estensore
Donatella Galterio
Il Presidente
Aldo Cavallo
Coukt
suddetti illeciti (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015 – dep. 05/05/2015, P.G. in