Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52818 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52818 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
in persona del Ministro pro-tempore

avverso la ordinanza in data 30.5.2016 del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pietro Gaeta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il Ministero in epigrafe indicato ha chiesto, con ricorso per cassazione ex
art.111 Cost., l’annullamento della ordinanza pronunciata dal GIP presso il
Tribunale di Firenze all’udienza del 30.5.2016 nell’ambito del procedimento, in
fase di trattazione dibattimentale, nei confronti di Gennarino Tozzi ed altri,
imputati di vari reati in materia ambientale commessi durante la gestione dei
cantieri per lavori di ampliamento dell’Autostrada del Sole, con la quale era stata
disposta l’estromissione del responsabile civile Todini Costruzioni Generali s.p.a.
sul presupposto che avendo quest’ultima ceduto un proprio ramo di azienda,
costituito da tutte le attività e passività facenti capo a sé, alla HCE Costruzioni

Data Udienza: 26/01/2017

s.p.a., medio tempore intervenuta nel giudizio, la cessionaria fosse subentrata
nella posizione giuridica e sostanziale della propria dante causa senza che
potessero perciò ritenersi pregiudicati i diritti vantati dalla parte civile. Il
ricorrente, ivi costituitosi parte civile, deduce, in relazione al vizio di violazione di
legge riferito agli artt. 84,86, 87 e 88 c.p.p., l’abnormità del provvedimento
impugnato sia perché emesso dal Tribunale fuori dai casi consentiti dalla legge ,
ovverosia dagli artt. 86 ed 87 c.p.p., essendo preclusa al giudice di primo grado,
dopo l’apertura del dibattimento, l’estromissione del responsabile civile che è

della successione a titolo universale che per le società si verifica nella sola ipotesi
di fusione per incorporazione, sia perché reso oralmente con anomala
motivazione con rinvio per relationem ad una fonoregistrazione in assenza di
contraddittorio con la parte civile, sia perché trattasi di provvedimento con
contenuto decisorio, legittimamente spendibile con la sola sentenza che definisce
il giudizio, in quanto volto a paralizzare la pretesa risarcitoria del Ministero
dell’Ambiente anche nella diversa sede civile o amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può ritenersi ammissibile.
Impregiudicata ogni valutazione sulla dedotta abnormità, va infatti rilevato
che, secondo quanto si evince dalla prospettazione di cui allo stesso ricorso, il
provvedimento impugnato riveste natura meramente interlocutoria avendo
concretamente il Tribunale fiorentino rinviato ogni decisione effettiva ad una
successiva udienza, fissata al 19.9.2016, con contestuale assegnazione di doppio
termine per la presentazione di memorie alle parti, sulla duplice richiesta
formulata dal Ministero dell’Ambiente di consentire l’estensione della domanda
risarcitoria alla HCE Costruzioni s.p.a. e di “non consentire la liberazione della
Todini s.p.a. la quale doveva pertanto considerarsi obbligata in solido con la
società cedente ex art. 2560 c.c.” (cfr. pag.5 del ricorso). Deve
conseguentemente ritenersi che la non ancora maturata decisione sul punto
renda del tutto prematuro il presente ricorso atteso che resta tuttora aperta, per
effetto della disposta riserva, ogni decisione sulle questioni in contestazione tra
le parti del processo, ivi compresa la estromissione dal giudizio della cedente del
ramo di azienda Oketice, ovverosia della Todini s.p.a., originariamente
costituitasi quale responsabile civile, alla società successivamente intervenuta
nel giudizio.
ELe-n~o contenuto del provvedimento impugnato, rendendo il ricorrente
esente da colpa nella proposizione del presente ricorso, esclude la condanna del

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diventata parte definitivamente incardinata nel processo, fatta salva l’ipotesi

medesimo, malgrado l’esito dell’impugnativa, alla sanzione pecuniaria prevista
dall’art.616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Aldo Cavallo

Così deciso il 26.1.2017

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