Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52817 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52817 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MONTANARO DARIO, nato a Napoli il 4.4.1965

avverso la sentenza in data 11.2.2016 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 11.2.2016 il Tribunale di Napoli ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Dario Montanaro, imputato del reato di cui
all’art.2, commi 1 ed 1-bis d.l. 463/1983, convertito nella 1.638/1983 per
omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate
nei confronti del personale dipendente per complessivi C 798,00 per non essere il
fatto, a seguito della depenalizzazione disposta dal d.lgs.8/2016, più previsto
dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’INPS per
l’irrogazione della sanzione amministrativa. Avverso la suddetta pronuncia il
Montanaro ha proposto ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo,

Data Udienza: 26/01/2017

in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt.2bis d.I.463/1983 e 157
c.p., che il reato ascrittogli con decreto penale di condanna si era già estinto nel
2015, e dunque antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata, per
intervenuta prescrizione e che la rilevazione della suddetta causa estintiva,
illegittimamente omessa dal Tribunale, ha effetti ben più favorevoli per
l’imputato rispetto alla depenalizzazione che ha comunque trasformato il reato in
illecito amministrativo.

Il ricorso non può ritenersi fondato.
Il reato di cui all’art.2, comma 1 ed 1-bis 1.638/1983, già punito con la pena
fino a tre anni di reclusione oltre alla multa, è stato depenalizzato e trasformato
in illecito amministrativo dal d.lgs 8/2016 ove l’omesso versamento delle
ritenute non superi, come nel caso di specie, l’importo di C 10.000 annui.
Correttamente il Tribunale di merito ha pronunciato formula di proscioglimento
“perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” a fronte della già
intervenuta prescrizione del reato specificamente contestato all’imputato, invece
che rilevare l’intervenuta causa estintiva: dal momento infatti che con

l’abolito

criminis disposta con il suddetto decreto legislativo non viene modificata solo la
natura della sanzione, ma si perviene, in seguito ad una diversa valutazione del
disvalore sociale del fatto, al disconoscimento rilevanza penale al precetto, la
formula di assoluzione del fatto non previsto dalla legge come reato prevale
necessariamente su quella di estinzione del reato per prescrizione, non potendo
dichiararsi estinto un reato la cui condotta non è più tale.
L’equivoco da cui muove il ricorso in esame, secondo il quale la declaratoria
di intervenuta estinzione avrebbe effetti più favorevoli per l’imputato
impedendone la trasformazione in illecito amministrativo, si fonda sul principio di
irretroattività dell’illecito amministrativo sancito, quale regola generale, dall’art.1
1.689/1981 che precluderebbe al giudice penale a fronte di una sopravvenuta
abolitio criminis conseguente alla trasformazione di un fatto costituente reato in
illecito amministrativo di trasmettere gli atti alla P.A., stante l’impossibilità per
quest’ultima di applicare la nuova sanzione amministrativa insussistente al
tempo del commesso illecito. Tuttavia proprio tale legge dispone nei successivi
artt.40 e 41 l’inapplicabilità del suddetto principio alle violazioni commesse
anteriormente alla sua entrata in vigore prevedendo per l’effetto la trasmissione
degli atti all’autorità amministrativa competente. Siffatta problematica è stata
espressamente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 25457/2012 in
cui, chiarita la natura transitoria degli artt.40 e 41 1.689/1981, la problematica è

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

stata affrontata, dandosi per presupposto che allorquando il fatto non sia più
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo debba
pronunciarsi sentenza assolutoria, spostando l’accento sull’ordine di trasmissione
degli atti all’autorità amministrativa: è stato così affermato il principio secondo il
quale “l’autorità giudiziaria che pronunzi sentenza assolutoria perché il fatto non
è più previsto dalla legge come reato non ha l’obbligo di rimettere gli atti
all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
allorquando la normativa depenalizzatrice non contenga norme transitorie

operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi
di depenalizzazione” (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012 – dep. 28/06/2012,
Campagne Rudie, Rv. 252694).
Ciò premesso, va rilevato che il decreto legislativo n.8/2016, contiene
nell’art.8 una disposizione del tutto analoga a quella dell’art.40 1.689/81
disponendo testualmente che “le disposizioni del presente decreto che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
con decreto divenuti irrevocabili” e, a seguire, l’art.9 che prevede, analogamente
all’art.41 1.689/1981, l’obbligo di trasmissione da parte del giudice penale
all’autorità amministrativa per i procedimenti pendenti alla data della sua data di
entrata in vigore. Il che sta significare che spetta esclusivamente alla P.A. il
potere-dovere di irrogare la relativa sanzione amministrativa, necessariamente
applicabile, in virtù del generale divieto di irretroattività dell’illecito
amministrativo, ai soli illeciti non prescritti alla data di entrata in vigore del d.
Igs. 8/2016.
Non essendo nella specie in contestazione l’ordine impartito dal Tribunale
partenopeo all’INPS, il ricorrente non ha pertanto alcun motivo di dolersi in
ordine alla formula assolutoria impiegata, potendo semmai far valere le proprie
ragioni in ordine all’intervenuta prescrizione dell’illecito in sede amministrativa.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato, seguendo a tale esito le
consequenziali pronunce in punto di spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 26.1.2017

3

analoghe a quelle di cui agii art. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, la cui

Il Presidente

Donatella Galterio

Aldo Cavallo

Il Consigliere estensore

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