Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52815 del 26/01/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 52815 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI TORINO
nel procedimento a carico di
ROMEO GIOVANNI, nato in Svizzera il 5.2.1966
avverso la sentenza in data 31.3.2014 del Tribunale di Biella
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento
della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza ex art.444 c.p.p. in data 31.3.2014 il Tribunale di Biella ha
condannato Giovanni Romeo alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato di cui
all’art.10-ter d. Igs.74/2000 per omesso versamento, nella qualità di I.r. della
ERREPI Service di Romeo Giovanni & C. s.a.s., dell’IVA in riferimento all’anno di
Data Udienza: 26/01/2017
imposta 2009 nella misura di C 86.921,00. Avverso la suddetta pronuncia il
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino ha
proposto ricorso per Cassazione deducendo che il sopravvenuto innalzamento
della soglia di punibilità, originariamente pari ad C 50.000, imponeva
l’annullamento della sentenza per attuale insussistenza del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 dichiarato l’illegittimità
costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, nella parte in cui, con
riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa
dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta,
ad Euro 103.291,38, tale pronuncia è superata dalla sopravvenuta modifica
legislativa della norma in esame, costituita dal Decreto Legislativo n. 158/2015,
art. 8, entrato in vigore il 22.10.2015 che ha sostituito il previgente testo
dell’art. 10 ter D. Lgs. N. 74/2000 con il seguente: « E’ punito con la reclusione
da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore
aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore
a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta».
Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole della precedente nella
parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, prima fissata in C
50.000 e successivamente elevata per effetto della citata pronuncia della Corte
Costituzionale ad C 103.291,98, trova applicazione, per il principio del favor rei
di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della
sua entrata in vigore.
Poiché secondo la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie
l’imposta evasa relativamente all’anno di imposta 2009 ammonta a complessivi C
86.921,00, somma all’evidenza inferiore alla soglia di punibilità di C 250.000,00,
la sentenza impugnata deve essere annullata per insussistenza del reato, posto
che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del
reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore in quanto completa la
realizzazione della condotta punibile e dunque partecipa pienamente
all’integrazione giuridica della fattispecie penale (in tal senso, tra le altre, oltre a
Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975; da ult., Sez. 3, n. 3098
del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265938). Per la suddetta ragione non si
ritiene di aderire alla diversa formula assolutoria indicata dal P.G. “perché il fatto
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1. Osserva it,via preliminare il collegio che pur avendo la Corte
non è previsto come reato” che costituisce il portato di un diversa teoria, non
condivisa da questo Collegio, che annovera la soglia di punibilità prevista per i
reati tributari tra le condizioni di punibilità le quali invece presuppongono un
reato già strutturalmente perfetto nei profili oggettivi e soggettivi cosicché il
verificarsi di un evento futuro ed incerto ne condiziona esclusivamente la
punibilità, la quale è un elemento esterno alla struttura del reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
Così deciso il 26.1.2017
Il Consigliere estensore
Dona
11110
Galterio
Il Presidente
Aldo Cavallo
P.Q.M.