Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52814 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52814 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
DI CASTELNUOVO CARLA, nata a Torino il 9.6.1971

avverso la ordinanza in data 21.7.2015 del Tribunale di Chieti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 21.7.2015 il Tribunale di Chieti ha rigettato la
richiesta di remissione in termini a proporre opposizione ad un decreto penale di
condanna pronunciato nei confronti di Carla astelnuovo sul rilevo che la
documentata lombo sciatalgia non comportasse alcuna impossibilità di
conoscenza dell’atto oggetto della richiesta di impugnazione e che comunque non
configurasse un’ipotesi di forza maggiore non precludendo all’istante la facoltà di
avvalersi dell’operato di un difensore. Avverso la suddetta pronuncia l’imputata
ha proposto ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo, in
relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art.175 c.p.p. e al vizio

Data Udienza: 26/01/2017

motivazionale per avere il giudice omesso di valutare le gravi ripercussioni in
termini di mobilità fisica derivate alla parte, di fatto impedita nella possibilità di
conferire con il proprio difensore di fiducia, così vedendo leso il diritto
costituzionalmente garantitole di scegliere il professionista cui demandare il
mandato difensivo, nonché di argomentare al riguardo limitandosi ad una
motivazione gravemente carente.

1.11 ricorso risulta inammissibile.
Premesso che l’invocata violazione di legge si incentra sull’art.175, comma 1
c.p.p. risultando l’istanza di remissione in termini inccprt-Fata sull’impedimento a
proporre opposizione al decreto penale nei termini di legge e non già sulla
mancata conoscenza del medesimo, occorre rileva lt che la norma in esame
prevede che le parti private, alla pari del P.M. e dei difensori, siano restituite nel
termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare
“per caso fortuito o per forza maggiore”. Il concetto di forza maggiore, inteso

vis cui resistere non potuit, tale da

come impedimento assoluto ovverosia

rendere vano ogni sforzo da parte di chi ne è colpito di avvalersi degli strumenti
utilizzabili nel termine decadenziale previsto per il compimento di una
determinata attività processuale, viene declinato dalla giurisprudenza nell’ipotesi
di malattia, nella condizione fisiologica o psichica di tale gravità da impedire per
tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di
intendere e volere dell’interessato, così da impedirgli anche la spedizione a
mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell’atto di
impugnazione (Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010 – dep. 22/01/2011, Cutrani, Rv.
249197; Sez. 4, n. 4969 del 01/12/2000 – dep. 05/01/2001, Rizzo G, Rv.
219446; Sez. 1,9-11-1995 n. 5645; Sez. 5, 13-11- 1984 n. 2265).
Coerentemente con tali principi e con logica motivazione il Tribunale chietino
ha escluso che la diagnosticata “lombo sciatalgia”, peraltro documentata solo a
far data dal 26.6.2015 e dunque con riferimento agli ultimi due giorni utili per la
proposizione dell’opposizione al decreto penale che risulta essere stato notificato
alla ricorrente il precedente 12.6.2015, costituisse impedimento assoluto, non
incidendo comunque la patologia suddetta negativamente sulla capacità di
intendere e di volere dell’istante, così da impedirle la proposizione
dell’impugnazione nei termini o con atto dalla medesima predisposto da
presentare in Cancelleria o spedire a mezzo posta tramite un incaricato, o
avvalendosi di un difensore di fiducia (in termini cfr. Sez. 5, n. 379 del
26/01/1994 – dep. 24/02/1994, Del Gatto, Rv. 197279 secondo la quale non

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

costituisce causa di forza maggiore che impedisce l’osservanza del termine per
proporre opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 461 cod.
proc. pen., l’infermità dovuta all’impossibilità di deambulazione, dal momento
che l’opposizione stessa può essere proposta, secondo il dettato della norma
citata, anche a mezzo del difensore (fattispecie nella quale è stata adottata,
quale causa di forza maggiore, l’impossibilità di deambulare per l’insorgere di
una lombosciatalgia).
Le argomentazioni addotte con il presente ricorso non valgono in alcun

dell’istante era quello di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia nulla le
impediva di contattarlo anche telefonicamente affinchè questi si recasse al di lei
domicilio per raccogliere il mandato in quei due giorni, né di presentare
personalmente l’opposizione a mezzo posta o facendola recapitare in Cancelleria,
salvo contattare in prosieguo l’avvocato.
Rilievo questo cui si aggiunge quello secondo cui non integra un’ipotesi di
caso fortuito o di forza maggiore rilevante ex art. 175, comma primo, cod. pen.
l’impedimento fisico limitato agli ultimi due giorni di scadenza del termine,
giacché è imputabile alla parte l’incapacità di organizzare i propri impegni in
modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell’ultimo momento (Sez. 4, n.
11173 del 27/02/2014 Cc. (dep. 07/03/2014 ) Rv. 262088).
Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l’intervento di questa
Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
della ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali
e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 26.1.2017

Il Consigliere estensore
Donatell.a alterio

Il Presidente
Aldo Cavallo ,

modo ad escludere siffatta possibilità tenuto conto che ove l’intendimento

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