Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52812 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 52812 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
RHIBOUL TAOUFIQ, nato in Marocco il 2.3.1983
NUOUMI ABDERRAHIM, nato in Marocco il 26.9.1984

avverso la sentenza in data 9.9.2015 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso con provvedimenti di cui all’art.616 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento cd. allargato in data
9.9.2015 il Tribunale di Milano ha condannato gli odierni ricorrenti alla pena di 3
anni di reclusione ed C 10.000 ciascuno per i reati di detenzione a fine di spaccio
di sostanza stupefacente tipo hashish di cui all’art.73, 4 0 comma DPR 309/2000
e di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art.337 c.p. unificati dal vincolo della
continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche
dichiarate equivalenti alla recidiva reiterata per entrambi. Avverso la suddetta
pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto congiuntamente, per il tramite

Data Udienza: 26/01/2017

del difensore, ricorso per Cassazione articolando due motivi. Con il primo motivo
lamentano che malgrado fosse stata contestata al Rhiboul la recidiva specifica ed
infraquinquennale con la sentenza impugnata gli era stata invece applicata la
recidiva reiterata, in tal modo alterandosi ire, computo della pena che avrebbe
potuto portare ad un diverso giudizio di bilanciamento ove fosse stata
correttamente qualificata la suddetta aggravante. Con il secondo motivo si
censura l’errore commesso dal giudice per aver ammesso il Njoumi al
patteggiamento allargato malgrado il divieto comminato dall’art.444, comma 1-

specifica ed infraquinquennale, laddove, invece, era stata applicata anche a lui la
recidiva reiterata con la sentenza impugnata, che doveva perciò essere annullata
ai fini della disapplicazione della recidiva ex art.99, 4 0 comma c.p. pur
mantenendosi la pena finale concordata tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi del ricorso risultano inammissibili.
In relazione al primo motivo occorre rilevare, in conformità all’univoco
orientamento di questa Corte in tema di patteggiamento, che l’accordo tra
l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza ed assentito dall’altra parte,
diviene irrevocabile e perciò non suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale
dell’altra, atteso che il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni
congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e,
pertanto, ne’ all’imputato ne’ al pubblico ministero è consentito rimetterlo in
discussione (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012 Rv. 254371): conseguentemente,
una volta che l’accordo è stato ratificato dal giudice rimane preclusa, salvi i casi
di pena illegale o quello in cui, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., la
proponibilità di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, PM in
proc. Duric, Rv. 263431Sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996, Rv. 206642; Sez. 6, n.
3429 del 3.11.1998 Rv, 212679). E poiché per qualificare illegale la pena non
basta eccepire che il giudice non abbia correttamente applicato i criteri valutativi
che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato
finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6^, n. 18385 del
19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047; Sez. 4^, n. 38286 del
08/07/2002, P.G. in proc. Leone, Rv. 222959; Sez. 1, n. 43441 del 08/11/2001,
P.G. in proc. Novolan, Rv. 220157; Sez. 5^, Sentenza n. 5210/00 del
28/10/1999, P.M. in proc. Verdi, Rv. 215467), deve escludersi che il tribunale

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bis c.p.p. per essere stata a quest’ultimo contestata la recidiva reiterata,

milanese, il quale ha dato atto della compiuta verifica e del risultato positivo
della valutazione, sia incorso in alcuna violazione di legge nel recepire la
richiesta di patteggiannento formulata consensualmente dalle parti anche in
relazione alla recidiva ed alla sua qualificazione con l’applicazione di una pena
rispettosa dei limiti legali.
2. In relazione al secondo motivo non può essere lamentata da parte
dell’imputato la mancanza dei presupposti, a fronte della recidiva specifica ed
infraquinquennale contestatagli, che gli consentivano di accedere al

al ricorrente che lo legittimi all’impugnazione. Condizione indefettibile per l’
inammissibilità del ricorso per Cassazione è infatti, come reiteratamente
affermato da questa Corte nell’interpretazione dell’at.568, comma 4 c.p.p., che
l’impugnazione sia sorretta da un interesse “concreto” ed “attuale”, volto cioè ad
ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente
favorevole per l’imputato, sì da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla
correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (Sez. U, n.
40049 del 29/5/2008, Guerra, Rv. 240815; successivamente, tra le altre, Sez. 5,
n. 35722 del 29/4/2013, Vacca, Rv. 256950; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016 dep. 17/11/2016, P.G., Piga, Rv. 268191). Orbene, la doglianza svolta dal
Njoumi non può ritenersi fondata su un pregiudizio suscettibile di essere
eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata, non
potendosi attribuire al mancato riconoscimento della recidiva reiterata specifica
ed infraquinquennale, quand’anche si trattasse di un errore del giudice per
averlo ammesso in presenza clausola di esclusione contenuta nel comma 1 bis
dell’art. 444 c.p.p. , al patteggiamento allargato così da consentirgli la fruizione
di una rilevante riduzione premiale della sanzione, la valenza di esclusione, in
assoluto, della recidiva laddove la sentenza del Tribunale da conto
espressamente dei presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata nei
confronti di entrambi gli imputati.
All’esito del ricorso segue ex art.616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di C 2000 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 2.000 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20.2017

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patteggiamento da lui stesso richiesto, mancando all’evidenza l’interesse in capo

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