Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52811 del 26/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 52811 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
EMEJURU CELESTINE OBINNA, nata in Nigeria 1’11.11.1973

avverso la sentenza in data 18.4.2014 del Tribunale di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art.444 c.p.p. emessa in data 18.4.2014 il GIP presso il
Tribunale di Ancona ha condannato l’odierna ricorrente per i reati di cessione
con finalità di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina e marijuana ex
art.73, 5 0 comma DPR 309/1990, per allontanamento dalla propria abitazione
in regime di arresto domiciliare ex art. 385 c.p. e per resistenza a pubblico
ufficiale ex art.337 c.p. unificati dal vincolo della continuazione ed applicata la
riduzione conseguente alla r c
.

re del rito alla pena di un anno e 4 mesi di

reclusione ed C 4.000. Avverso la suddetta pronuncia Emejuru Celestine
Obinna ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo con il
quale lamenta in relazione ai vizi di cui all’art.606 lett. b), c) ed e) c.p.p. sia il

Data Udienza: 26/01/2017

mancato accertamento e la conseguente omessa motivazione delle condizioni
che consentissero di addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex
art.129 c.p.p., sia le sopravvenute modifiche legislative dell’art. 73, 50
comma DPR 309/1990 che, avendo modificato l’arco edittale in senso più
favorevole per l’imputato, imponevano l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

svolte in relazione all’invocato proscioglimento ex art.129 c.p.p., neppure
riconducibili ad un vizio motivazionale del provvedimento impugnato del
quale non vengono indicate le specifiche incongruenze od omissioni logicogiuridiche, occorre ciò nondimeno rilevare la sopravvenuta modifica delle
norme incriminatrici in relazione alla pena edittale prevista 2 essendo la Corte
di Cassazione, che non può ignorare lo jus superveniens, comunque investita
della eventuale applicazione della pena più favorevole all’imputato. La
sentenza impugnata, riconducendo la condotta contestata ai capi a) e b)
dell’imputazione nell’ambito dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art.73, 50
comma dpr 309/1990 in ragione della modica quantità della sostanza
stupefacente, comunque ritenuto il reato più grave, ha preso in
considerazione, per pervenire alla pena finale in precedenza indicata, una
pena base pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Come è noto, successivamente alla modifica legislativa, già intervenuta al
momento della pronuncia della sentenza impugnata, ad opera dell’art. 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, che ha reso la
fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73 dpr 309/90 ipotesi
autonoma di reato, sottraendola così al giudizio di comparazione fra
circostanze, la disposizione è stata poi oggetto di ulteriore modifica ad opera
del decreto 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16
maggio 2014, n. 79, la quale è intervenuta sull’impianto sanzionatorio
dell’art. 73, comma 5 riducendo le pene (reclusione da sei mesi a quattro
anni e multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00, in luogo della reclusione da
uno a cinque anni e della multa da euro 3.000,00 a euro 26.000,00).
All’esito di tali novelle, deve considerarsi ius receptunn il principio di diritto
ribadito in plurimi arresti di questa Corte ed oramai consolidato, alla stregua
del quale per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del citato
d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n.
79, la pena deve ritenersi illegale ancorchè essa rientri nella cornice edittale
e tale illegalità è rilevabile anche ex officio anche in caso di ricorso
2

Malgrado la manifesta infondatezza per difetto di specificità delle doglianze

inammissibile (salvo che per tardività) o con il quale non vengano proposti
motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio (Sez. U, 26/06/2015, n. 15,
Della Fazia). Come chiarito nella motivazione di tale pronuncia, la pena deve
infatti ritenersi illegittima anche quando sia stata determinata nell’ambito
dell’intervallo edittale, dal momento che i parametri normativamente previsti
per la sua determinazione non solo non risultano adeguati e proporzionati
rispetto al nuovo trattamento sanzionatorio ma risultano completamente
stravolti; inoltre la gravità del fatto – che costituisce il principale criterio di

completamente questa sua primaria funzione e il principio di proporzionalità
verrebbe applicato con criteri incompatibili rispetto a quelli che ne
disciplinano l’applicazione e che dovrebbero ispirare la decisione.
Determinando il sopravvenuto mutamento legislativo conseguenze immediate
e dirette anche sulla sentenza di patteggiamento atteso che l’illegalità
sopraggiunta della pena, concordata sulla base della previgente disciplina,
comporta la nullità dell’accordo raggiunto dalle parti (Sez. U, n.33040 del
26/02/2015, Jazouli, Rv.264206), la sentenza impugnata deve ritenersi
insanabilmente viziata poiché fondata su una pena base che, in violazione
della disciplina della disciplina del trattamento sanzionatorio più favorevole al
reo di cui all’art.2, 4 0 comma c.p., risponde ad un quadro normativo ormai
radicalmente modificato, indipendentemente dal fatto che la pena come
determinata rientri o meno nella nuova cornice edittale.
Venuta conseguentemente meno la conformità del patto intercorso tra le
parti alle previsioni di legge, si impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tribunale di
Ancona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso il 26.1.2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Nertp2=eatyrég~
eA1.2 Cki>vtgL —

orientamento per il giudice nella determinazione della pena – perderebbe

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA