Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52808 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52808 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAMANUZZI MAURIZIO nato il 20/04/1978 a VIZZOLO PREDABISSI

avverso l’ordinanza del 05/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;
~sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA
Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L’avv. TAORMINA CARLO chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 10/11/2017

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 giugno 2017, il Tribunale di Milano, investito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto da LAMANUZZI Maurizio
avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di Milano con cui era stata
rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della
custodia in carcere emessa il 6 marzo 2012 per l’omicidio in concorso con altri di
Verrascina Saverio Luca (capo a) e di porto in luogo pubblico dell’arma comune

alla pena dell’ergastolo; con sentenza del 29 giugno 2015, la corte di assise di
appello in conseguenza dell’esclusione di circostanze aggravanti aveva
rideterminato la pena complessiva ad anni 26 di reclusione; la Corte di
cassazione con sentenza 16 febbraio 2017 ha annullato la sentenza impugnata,
la cui motivazione non era ancora depositata, nei confronti di LAMANUZZI ed
altri coimputati, limitatamente al diniego del concorso anomalo per il delitto di
cui al capo a). A ragione della decisione di rigetto, il tribunale del riesame
riteneva applicabile l’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., e non già l’art. 303,
comma 1 lett. c), come richiesto dal ricorrente, ritenendo che dal tenore del
dispositivo di annullamento della corte di cassazione era stata assodata la
responsabilità di LAMANUZZI quantomeno in base all’art. 116 cod. pen. essendo
stato accertato sia il nesso di causalità con il reato più grave che la prevedibilità
di detto reato quale logico sviluppo della condotta concordata, sicché su questo
punto si era formato il giudicato. Pertanto la sentenza del giudice di rinvio non
avrebbe potuto che confermare la condanna dell’imputato o ai sensi dell’art. 110
o applicare la diminuente dell’art. 116. Di conseguenza, non era decorso il
termine massimo di custodia.

2. Avverso quest’ordinanza LAMANUZZI ha proposto ricorso per cassazione
a mezzo del difensore di fiducia per violazione degli artt. 303, comma 3 e 304,
comma 6, cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che il ragionamento del tribunale
sia errato, non potendosi ritenere nel caso di specie che si sia formato il
giudicato sul punto della responsabilità, in quanto l’annullamento della sentenza
comportava la necessità nel giudizio di rinvio di accertare il nesso psichico
indispensabile per l’accertamento del concorso anomalo. L’affermazione che la
corte di cassazione aveva considerato assodata la responsabilità degli imputati
poteva essere corretta rispetto al reato concordato, ma non per il concorso
anomalo sul quale era aperto il giudizio di rinvio.

2

da sparo utilizzata (capo b). In primo grado, LAMANUZZI era stato condannato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Quanto ai termini di fase, correttamente il Tribunale
ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte, per cui nel caso che il
giudice di legittimità abbia disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla
determinazione della pena della sentenza pronunziata in grado d’appello
conforme a quella pronunziata in primo grado, deve ritenersi che
sull’affermazione di responsabilità dell’imputato si sia formato il giudicato.

ai sensi dell’art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), seconda parte, quelli
stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal comma 4 dello stesso
articolo (Sez. 2, Sentenza n. 8846 del 2014; Sez. 6, Sentenza n. 273 del 2014
Cass. sez. 4, 14.2.2008, n. 17037). A tale indirizzo si è uniformato il Tribunale
del riesame che rileva come l’odierno ricorrente sia stato condannato in primo
grado e dalla Corte di assise di appello per i reati contestati; e dunque come
ricorra una ipotesi di cosiddetta “doppia conforme”. Vale in proposito riflettere
che, come si ricava dall’ordinanza del riesame, a LAMANUZZI, unitamente ad
altri imputati, era stato contestato il delitto di concorso in omicidio volontario
aggravato (capo A). L’annullamento della sentenza “limitatamente al diniego del
concorso anomalo (art. 116 c.p.) per il capo A)” e il rinvio per nuovo giudizio sul
punto, deve essere logicamente inteso come limitato al solo calcolo della pena,
in particolare alla necessità per il giudice di rinvio di procedere a valutare se la
concreta dinamica dei fatti, da condursi evidentemente alla stregua delle
argomentazioni difensive, possa portare al riconoscimento della diminuente del
concorso anomalo. Nel senso che, ferma l’attribuibilità del fatto all’imputato e la
sussistenza del rapporto causale tra la condotta dei correi e la morte della
vittima, l’indagine giudiziaria deve affrontare il punto se la morte della vittima fu
conseguenza di un’azione programmata e voluta o fu conseguenza di una
degenerazione, non prevista ascrivibile alla condotta di altro concorrente. A
qeusta stregua, corretta è la conclusione del Tribunale, secondo cui il punto
devoluto al giudice di merito non afferisce all’affermazione della responsabilità.
Ne discende che al riguardo si è formato il giudicato. Cosicché, essendo per
il delitto di omicidio prevista una pena non inferiore a 21 anni di reclusione, e
rilevando dunque termini di durata complessiva della custodia cautelare per anni
6 di reclusione (ai sensi dell’art. 303 cod. proc. pen., comma 4), cui devono
aggiungersi i termini per il deposito delle sentenze, deve concludersi – atteso che
la misura è stata applicata il 6 marzo 2012- che i termini custodiali non siano
ancora trascorsi.

3

;t,

Conseguentemente i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono,

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma, lì …..12.NOV. 2011
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, co. I-

Così deciso in Roma il 10 novembre 2017

ter, disp. att. c.p.p.

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