Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52804 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52804 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP BARI – CONFLITTO COMPETENZA – nei confronti di:
CORTE APPELLO BARI

con l’ordinanza del 03/02/2017 del GIP TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che conclude per la competenza
della Corte d’appello di Bari.

Data Udienza: 07/11/2017

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che Stefano D’Addario chiese alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81, secondo comma,
cod. pen. quanto al reato di cui all’art. 424 cod. pen., oggetto della sentenza nei
suoi confronti emessa dalla Corte di appello di Bari il 21 maggio 2014 (irrevocabile
il 15 maggio 2015) ed a quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto della
sentenza emessa dalla stessa Corte di appello di Bari il 17 aprile 2013 (irrevocabile

che con ordinanza emessa il 2 dicembre 2016 il giudice adito dal condannato:
dichiarò la propria incompetenza a conoscere della citata domanda ex art. 671 cod.
proc. pen.; indicò il giudice competente nel Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione; dispose la trasmissione
degli atti del processo di esecuzione relativo a tale domanda al giudice dichiarato
competente;
che la motivazione fondante tale decisione è nel senso che: l’ultima sentenza
divenuta irrevocabile nei confronti del ricorrente è quella emessa dalla Corte di
appello di Bari il 21 maggio 2014, di conferma della sentenza di condanna emessa
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari il 30 agosto 2012; la
competenza a conoscere della domanda in questione si determina facendo
applicazione della regola contenuta nell’art. 665, comma 2, prima parte, cod. proc.
pen.;
che con ordinanza emessa il 3 febbraio 2017 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Bari ha ritenuto a sua volta di non essere competente in ordine alla
decisione sulla domanda in questione ed ha, dunque, sollevato sul punto conflitto
negativo di competenza con la Corte di appello di Bari;
che il giudice rimettente osserva che: con la sentenza emessa il 30 agosto 2012
il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ebbe a condannare 58
persone, fra le quali D’Addario, alle pene ritenute di giustizia; con la sentenza del
21 maggio 2014 la Corte di appello di Bari non si limitò a confermare la decisione di
condanna di D’Addario, avendo altresì riformato le decisioni di primo grado per
numerosi altri imputati, per i quali ebbe ad escludere la sussistenza di circostanze
aggravanti, a concedere circostanze attenuanti generiche, ad assolvere dall’accusa
di avere commesso dei reati, a qualificare diversamente taluni reati; alla luce dei
principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sentenza resa in
grado di appello nei confronti di una pluralità di imputati la competenza a conoscere
delle questioni che si pongono in sede esecutiva appartiene, in base al principio di
unitarietà dell’esecuzione, alla corte di appello, anche se la modificazione delle
statuizioni recate dalla sentenza di primo grado, rilevanti in funzione
dell’applicazione della regola di competenza recata dall’art. 665, comma 2, seconda

il 11 dicembre 2014);

parte, cod. proc. pen., non riguarda tutti gli imputati e neppure quando la riforma
sostanziale delle statuizioni di primo grado riguarda persone diverse da chi agisce in
sede di esecuzione;
che il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata la competenza della
Corte di appello di Bari;
che il conflitto è ammissibile in rito, essendosi determinata una situazione di
stallo processuale determinata dal contemporaneo rifiuto di cognizione di due

funzione di giudice dell’esecuzione) a decidere sul merito della domanda ex art. 671
cod. proc. pen. presentata da Stefano D’Addario; costituente il «caso analogo» di
cui è menzione nella prima parte dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen.;
che in funzione della determinazione della competenza in sede di esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali, nel caso di proposizione di appello contro sentenza di
condanna la competenza appartiene di regola al giudice di appello, essendo invece
competente il giudice di primo grado solo per i casi in cui il provvedimento da esso
emesso sia stato confermato ovvero riformato soltanto quanto alla pena, alle
misure di sicurezza ovvero alle statuizioni civili (art. 665, comma 2, cod., proc.
pen.);
che la sentenza emessa il 30 agosto 2012 dal Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Bari venne appellata da 58 imputati, fra i quali vi era D’Addario,
quanto alle statuizioni di condanna in essa contenute;
che se è vero che con la sentenza del 21 maggio 2014 la Corte di appello di Bari
confermò la condanna inflitta a tale persona dal giudice di primo grado, è
altrettanto vero che, per quanto qui interessa, con tale sentenza: l’appellante
Ragone venne assolto dalle accuse di commissione di reati oggetto di condanna; gli
appellanti De Girolamo, Giorgio e Santoro vennero assolti da talune accuse,
venendo invece le altre statuizioni di accertamento di responsabilità di tali persone
confermate in grado di appello;
che costituisce principio di diritto affatto consolidato nella giurisprudenza di
legittimità formatasi in tema di interpretazione delle citate disposizioni di legge
processuale quello secondo cui, in applicazione del principio dell’unitarietà
dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice
di appello a provvedere in sede esecutiva va affermata non solo rispetto a coloro
per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche
rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata,
anche quando la riforma sostanziale consiste nell’assoluzione ovvero nel
proscioglimento di una persona diversa da quella che agisce in sede esecutiva (in
questo senso, cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, n. 10676 del 10 febbraio 2015, Cuneo,
Rv. 262987; Cass. Sez. 1, n. 14686 del 28 febbraio 2014, D’Aprile, Rv. 259797;

giudici (la corte di appello e il giudice per le indagini preliminari, entrambi in

Cass. Sez. 1, n. 21681 del 22 marzo 2013, Fiore, Rv. 256081; Cass. Sez. 1, n.
10415 del 16 febbraio 2010, Guarnieri, Rv. 246395);
che, in considerazione delle sopra richiamate riforme sostanziali in grado di
appello di talune statuizioni di condanna rese nei confronti di persone diverse da
D’Addario, il denunciato conflitto deve quindi, in applicazione del principio sopra
ribadito, essere risolto indicando la Corte di appello di Bari quale giudice
dell’esecuzione competente a conoscere della domanda ex art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Bari, alla quale dispone
trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2017.

proposta da D’Addario.

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