Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52800 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52800 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANDELA ANTONIO nato il 19/12/1979 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza
competente;

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Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha applicato, su richiesta del Procuratore generale
presso detto ufficio, la misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di lavoro
per la durata di anni tre nei confronti di Antonio Candela, giudicato con sentenza
irrevocabile della Corte d’appello di Napoli in data 12 dicembre 2014.

2.

Ricorre Antonio Candela con due distinti atti, il primo a firma

Osserva il ricorrente che il provvedimento è nullo per violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato avuto riguardo alla
violazione della competenza funzionale e inderogabile del Magistrato di
sorveglianza a ordinare, successivamente alla sentenza di condanna, una misura
di sicurezza, a mente dell’articolo 679, comma 1, cod. proc. pen..
3.1. Nel caso di specie, Candela era stato già condannato in via definitiva,
con sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 12 dicembre 2014,
irrevocabile dal 19 febbraio 2016, allorché la stessa Corte, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza con
l’ordinanza impugnata.
La competenza a disporre la misura di sicurezza, non ordinata con la
sentenza di condanna già divenuta irrevocabile, appartiene, infatti, al solo
Magistrato di sorveglianza e la violazione di tale competenza funzionale
comporta, assorbito ogni altro motivo, la nullità dell’ordinanza impugnata e,
quindi, l’annullamento di essa senza rinvio.
Nel caso di specie il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione
travalica la competenza dello stesso al punto che, trattandosi di competenza
funzionale, va annullato senza rinvio (Sez. 1, Sentenza n. 3108 del 09/12/2014
dep. 2015, Cassoni, Rv. 261895).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 7 novembre 2017.

dell’interessato e il secondo a mezzo del difensore avv. Antonio Sorbilli.

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