Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52797 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52797 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GULLETTA CARMELO nato il 31/07/1961 a PIETRA LIGURE

avverso l’ordinanza del 29/12/2016 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Maria Francesca LOY che ha concluso per
l’inammissibilità;

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente d’esecuzione proposto
nell’interesse di Carmelo Gulletta avverso il provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti promesso dal Pubblico ministero di Roma in data 21 settembre 2012,
giudicando corretta la determinazione della pena da espiare, essendo stato
detratto l’indulto concedibile ai sensi della legge n.pri 241 del 2006.

provvedimento impugnato, lamentando la violazione di legge, in relazione agli
articoli 627, comma 3, 663 cod. proc. pen., 73, 78, 80 cod. pen., 47, comma 12,
ord. pen., e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata detrazione del
periodo di anni tre oggetto di indulto dalle pene da espiare come determinate nel
provvedimento di cumulo oggetto dell’incidente di esecuzione.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile poiché non si
confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e si limita a
riproporre le argomentazioni già sviluppate nel precedente ricorso che avevano
dato luogo alla sentenza n. 26869/2016 pronunciata dalla Quinta Sezione Penale
di questa Corte in data 12 gennaio 2016.
In effetti, come emerge dal provvedimento impugnato, il quale dà atto tra
l’altro dell’avvenuta acquisizione del provvedimento del Tribunale di Roma del 30
ottobre 2006, relativo la concessione dell’indulto la misura di anni tre ed euro
3.000, e del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 16
giugno 2009, con cui è stata dichiarata l’estinzione della pena per il positivo
dell’affidamento in prova servizio sociale, il giudice dell’esecuzione ha verificato i
criteri di calcolo utilizzati dal Pubblico ministero, riscontrandone l’aderenza ai
presupposti fattuali nonché il rispetto delle disposizioni di legge, evidenziando, in
particolare, che il provvedimento che ha dichiarato l’estinzione della pena per il
positivo esito dell’affidamento concerneva la parte residua di pena, dedotti il
presofferto e l’indulto, come pure risulta del precedente provvedimento del
medesimo Tribunale di sorveglianza in data 7 novembre 2008 nel quale si mette
in evidenza come i cumuli in relazione ai quali era stata concessa la misura
alternativa si riferivano a una pena complessiva determinata, previa detrazione
dell’indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna
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2. Ricorre Carmelo Gulletta, personalmente, che chiede l’annullamento del

al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura
che si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 in favore della

Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2017.

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