Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52793 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52793 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOMBI MARINELLA ROZALIA nato il 24/11/1980

avverso l’ordinanza del 10/02/2017 del TRIBUNALE di BENEVENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/serrttre le conclusioni del PG
.

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Data Udienza: 05/10/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Benevento, in
composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la
richiesta formulata nell’interesse di Bombi Marinella Rozalia, con la quale
era lamentata l’erronea dichiarazione di assenza ex art. 420 bis cod.

stesso Tribunale n. 757/2015, emessa in data 07/05/2015 ed esecutiva
in data 22/05/2015, ed era, quindi, richiesta la restituzione nel termine
per impugnare detta sentenza.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il
proprio difensore, la Bombi, deducendo violazione degli artt. 11 preleggi
e 15 bis, comma 2 I. n. 67 del 28 aprile 2014, nullità della dichiarazione
di assenza e omessa motivazione. Ci si duole che l’udienza preliminare,
tenuta poi in data 3 novembre 2014, alla quale era dichiarata l’assenza
dell’imputata, fosse stata fissata in precedenza per la data del 30 giugno
2014, alla quale vigeva il precedente regime della contumacia, con la
conseguenza che lo slittamento della conclusione dell’udienza preliminare
avesse determinato l’applicazione non corretta della disciplina della
“assenza”, secondo il disposto degli articoli summenzionati. E ci si duole
che il Giudice dell’esecuzione abbia ritenuto non condivisibile il rilievo
difensivo, rigettando l’incidente di esecuzione.
Il difensore insiste per l’annullamento del provvedimento
impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in termini di libertà e di
rimessione in termini per la proposizione di eventuale impugnazione.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico al
pari dell’incidente di esecuzione rigettato. Invero, sia nell’istanza
introduttiva del procedimento esecutivo che nel ricorso in esame ci si
limita a dolersi di uno slittamento dell’udienza preliminare, che avrebbe
dovuto tenersi durante la vigenza della disciplina della contumacia, e che,
invece, era tenuta a seguito dell’entrata in vigore delle norme
sull’assenza. Né nell’una né nell’altro si censura, documentandola, una
precedente dichiarazione di contumacia, che renderebbe indubbiamente
irrituale la successiva dichiarazione di assenza nel corso del medesimo
processo. Invero, secondo il regime transitorio contenuto nel comma 1
dell’ art. 15 bis della I. n. 67 le disposizioni previgenti “continuano ad
applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della

1

proc. pen. nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza dello

presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è
stato emesso decreto di irreperibilità”.
Il Giudice dell’ esecuzione evidenzia che tutto il procedimento si è
svolto nella vigenza del nuovo regime normativo procedurale ( I. n. 67 del
2014), evidenziando come l’imputata era tratta a giudizio in virtù di
decreto di rinvio a giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare in
data 3.11.2014 e che detto decreto, notificato a mani proprie della Bombi

comparizione si sarebbe proceduto in assenza della suddetta, come
accadeva, venendone dichiarata l’assenza in sede di atti preliminari al
dibattimento all’udienza del 12.3.2015, peraltro senza eccezione alcuna
da parte della stessa difesa. Sottolinea, quindi, il Giudice dell’esecuzione
come nessuna violazione di legge sia stata commessa, atteso che nella
specie, oltre a non esservi mai stata dichiarazione di contumacia
dell’imputata, il giudizio si è svolto in piena vigenza della I. n. 67 del
2014, non ponendosi alcun problema di diritto intertemporale e a nulla
rilevando che il decreto di rinvio a giudizio fosse stato notificato
all’imputata ex art. 429, comma 4 cod. proc. pen. “posto che detta
notifica era dovuta in quanto l’imputata era stata dichiarata assente (non
contumace) all’udienza preliminare”.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di
una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

in data 20.1.2015, contenesse l’avviso che in caso di mancata

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