Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52792 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52792 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZICCARELLI ALESSANDRO nato il 15/02/1961 a COSENZA

avverso l’ordinanza del 23/01/2017 del TRIBUNALE di COSENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
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lette/-sentéte le conclusioni del PG o.ko 1 .
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Data Udienza: 05/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cosenza, in
composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la
richiesta formulata nell’interesse di Ziccarelli Alessandro, finalizzata ad
ottenere che, previa declaratoria di nullità della notifica della sentenza n.
399/2003 dello stesso Tribunale per omessa notifica dell’estratto

consentire la decorrenza del termine per impugnare, ovvero, in via
gradata, la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen..
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il
proprio difensore, lo Ziccarelli.
2.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione degli
artt. 161 e 178 cod. proc. pen.. Ci si duole che la sentenza sia stata
notificata al difensore dimissionario senza alcuna indicazione nella relata
del domicilio indicato dal prevenuto. Si rileva che se è vero che la
rinuncia al mandato da parte del difensore di sicuro non invalida
l’anteriore scelta del domicilio formulata dal prevenuto, è anche vero che
la stessa interrompe il nesso fiduciario con colui che impersona il luogo
prescelto e che l’ agente preposto alla notifica deve indicare il luogo
presso la cui notifica è stata effettuata, dovendo palesarsi la ricerca del
destinatario in quel luogo, a pena di invalidità.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione viene denunciata
violazione degli artt. 161, 548 e 585 cod. proc. pen, per non essere stata
la notifica dell’estratto contumaciale accompagnata dall’avviso di
deposito. Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione abbia ritenuto che la
cognizione dell’esito dibattimentale possa esaurirsi nella notifica del solo
estratto contumaciale, senza l’ulteriore formalità dell’avviso di deposito
prescritta espressamente dall’ art. 548, comma 3 cod. proc. pen. e
ineludibile secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità. Mentre, secondo il difensore, la mancata notifica dell’ avviso
di deposito non avrebbe fatto decorrere i termini di impugnazione e
diventare la sentenza irrevocabile.
2.3. Col terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 175
cod. proc. pen.. Si invoca la presunzione juris tantum – di cui a detto
articolo – di non conoscenza, superabile solo tramite riscontri obiettivi
attestanti l’anteriore apprendimento da parte del contumace del processo
ovvero il diniego colposo ad avvedersi dello stesso. Si denuncia, altresì,

1

contumaciale, si disponesse la rinnovazione di detta notifica al fine di

vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si
ritiene che il termine di impugnazione inizi a decorrere ancor prima che il
prevenuto sia edotto del provvedimento di condanna. Si evidenzia come
lo Ziccarelli si fosse trovato nell’impossibilità di conoscere l’avvio del
processo mediante notifica del decreto che dispone il giudizio nei
confronti del difensore e poi nei confronti di altro professionista che aveva
da oltre due anni dismesso il rapporto fiduciario ed anche

contumaciale non già presso il domicilio eletto ma presso un difensore
che da oltre due anni aveva dismesso ogni legame col processo. E si
sottolinea come a fronte di detti elementi il Tribunale addivenga a
ritenere tardiva l’istanza di rimessione in termini per superamento del
termine codicistico avuto riguardo alla data di rilascio della procura in
favore del difensore, nella quale si riportavano gli estremi della sentenza,
evincendone da tanto la piena conoscenza per l’imputato, decaduto alla
data del 29/07/2015.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.1. Manifestamente infondato è, invero, il primo motivo di
impugnazione, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte
secondo cui la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di
fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo
studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata
(fattispecie relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale
al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando
di non avere più alcun contatto con il cliente : Sez. 1, n. 8116 del
11/02/2010 – dep. 01/03/2010, Bouhlga, Rv. 246387; e in senso
conforme Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015 – dep. 22/07/2015, Rv.
264234). Nel caso in esame nemmeno è messo in discussione che
giammai l’interessato abbia revocato espressamente la propria
domiciliazione presso il difensore, sebbene questi abbia revocato il
mandato, e a fronte di ciò senza alcun dubbio non può invocarsi la
necessità di una relata di notifica che palesi la ricerca del destinatario nel
domicilio eletto.

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nell’impossibilità di conoscerne l’esito con la notifica del solo estratto

1.2. Infondato è il secondo motivo di impugnazione. Invero, la
notifica del solo estratto contumaciale della sentenza è idonea a far
decorrere il termine di impugnazione, qualora l’atto contenga tutte le
indicazioni proprie dell’avviso di deposito, così da integrarne
legittimamente la specifica funzione (Sez. 1, n. 27757 del 30/05/2003 dep. 26/06/2003, Fattori, Rv. 227386): Nel caso di specie il Giudice
dell’esecuzione sottolinea come dalla notifica della sentenza

all’ Avv.

stati rispettati. Come direttamente riscontrato da questa Corte, invero
emerge che erano notificati allo Ziccarelli il dispositivo, il frontespizio e
l’ultima pagina della sentenza e che da detti atti era evincibile anche la
data del deposito della motivazione di quest’ultima, risultando, quindi,
l’estratto contenere le indicazioni dell’ avviso di deposito ed assolvere alla
specifica funzione dello stesso.
1.3. Inammissibile, in quanto aspecifico e generico, è, infine, l’
ultimo motivo di ricorso. Correttamente il Giudice dell’esecuzione ha
evidenziato, con riguardo all’ avanzata istanza di restituzione nel termine,
come il termine di decadenza previsto dall’ art. 175, comma 2 bis cod.
proc. pen., di trenta giorni dall’effettiva conoscenza fosse decorso,
emergendo dagli atti del fascicolo che lo Ziccarelli era venuto a
conoscenza della sentenza emessa a suo carico già alla data del 24 aprile
2015, allorquando conferiva procura speciale alle liti all’Avv. Noto, per cui
l’istanza di restituzione nel termine presentata il 29 luglio 2015 era
senz’altro tardiva ( si veda sul punto Sez. 1, n. 29363 del 21/05/2009 dep. 16/07/2009, Tosti Croce, Rv. 244307, nella quale si evidenzia che
l’effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l’imputato può
rilevare solo ai fini dell’eventuale istanza di restituzione del termine per
impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di
trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento). A fronte di dette argomentazioni il ricorrente insiste
aspecificamente sugli elementi che escluderebbero l’ effettiva conoscenza
del processo e del suo esito, limitandosi a confutare in modo
assolutamente generico l’affermazione – senza dubbio assorbente – di
tardività della richiesta.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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Chirillo, domiciliatario dell’ imputato, emerga che i predetti canoni siano

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

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