Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52791 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52791 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORE SAVERIO nato il 10/07/1965 a AVELLA

avverso l’ordinanza del 30/01/2017 del TRIBUNALE di RIMINI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
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Data Udienza: 05/10/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, quale
giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’ interesse
di Fiore Saverio di non esecutività della sentenza n. 231/2014
pronunciata nei confronti del suddetto dal medesimo Tribunale.

proprio difensore, Fiore Saverio.
2.1. Col primo motivo di impugnazione il difensore deduce violazione
degli artt. 157, 171 178 e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica al
ricorrente dell’avviso dell’udienza camerale del 18.1.2017, avviso, invece,
regolarmente notificato al suo difensore. Si rileva che il funzionario UNEP
tentava la notifica del decreto di fissazione dell’udienza il 10.1.2017 e
copia dell’atto era depositato nella Casa comunale di Avella nella stessa
data, mentre veniva inviata raccomandata con avviso di ricevimento che
veniva notificata all’interessato solo in data 2.2.2017 nell’Ufficio Postale
di Avella, ove il ricorrente si sarebbe trovato per altre incombenze. Si
invoca, pertanto, la nullità generale e di carattere assoluto rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto incidente sul
diritto di difesa, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. ed il
rinvio al Giudice dell’esecuzione per un nuovo giudizio nel contraddittorio
dell’interessato.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione ci si duole della violazione
dell’ art. 8 I. n.890 del 1982 e dell’ art. 171 cod. proc. pen. e del vizio di
motivazione. La difesa deduce l’erroneità della decisione del Giudice
dell’esecuzione, secondo cui la notifica dell’estratto contumaciale sarebbe
regolarmente avvenuta con consegna dell’atto presso l’Ufficio postale
dopo il rilascio dell’avviso di deposito presso l’abitazione dell’interessato.
Rileva, invero, il difensore l’illeggibilità delle annotazioni dell’Ufficiale
postale in ordine all’identità della persona che ebbe a ritirare il plico.
Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento
dell’ ordinanza.
3. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, pregiudiziale ed
assorbente.
Invero, dagli atti risulta che il deposito presso la Casa comunale dell’
estratto contumaciale avveniva il 10 gennaio 2017, mentre la
raccomandata all’interessato era inviata il 14 gennaio 2017 e quindi, a

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2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il

prescindere, poi, dalla ricezione dell’atto, già oltre il termine, ex art. 666,
comma 3 cod. proc. pen., di dieci giorni prima dell’ udienza camerale del
18.1.2017.
Con conseguente nullità (di ordine generale a regime intermedio ex
artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., inerendo alle modalità di
intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata nel
procedimento in questione) dell’ udienza camerale che si riflette

Giudice dell’esecuzione per nuovo giudizio nel contraddittorio
dell’interessato.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

sull’ordinanza impugnata, la quale va, pertanto, annullata con rinvio al

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