Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52789 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52789 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO nato il 27/04/1988 a ACERRA

avverso l’ordinanza del 16/01/2017 del GIP TRIBUNALE di NOLA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/srntte le conclusioni del PG 0401 -1 .
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Data Udienza: 05/10/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Noia,
quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile in quanto
tardiva

l’opposizione formulata

nell’interesse di

Cannavacciuolo

Alessandro avverso il decreto penale di condanna n. 96/16 emesso nei
confronti del suddetto il 17.6.2016, e ha rigettato la richiesta di

sul presupposto dell’omessa notifica dello stesso.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il
proprio difensore, il Cannavacciuolo, deducendo violazione di legge per
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in
particolare dell’ art. 171, lett. a) cod. proc. pen. relativo alla nullità della
notificazione, degli artt. 175, commi 2 e 2 bis cod. proc. pen. relativi alla
restituzione nel termine e dell’ art. 461 stesso codice relativo
all’opposizione a decreto penale, nonché contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole che il giudice
dell’esecuzione abbia disatteso la sua prospettazione circa l’omessa
notifica del decreto penale – secondo cui gli sarebbe stata notificata solo
la richiesta del P.m. e non anche il provvedimento del G.i.p., come
risultante dalla relata di notifica in suo possesso apposta sulla facciata
posteriore della richiesta dell’Ufficio della Procura – senza risolvere la
questione sostanziale della completezza dell’ atto notificato. Evidenzia,
invero, il difensore come l’incompletezza della copia notificata rispetto
all’atto originale non determini la nullità dell’atto, ma della notifica ai
sensi dell’ art. 171, lett. a) cod. proc. pen., e come pertanto nel caso di
specie il Giudice dell’esecuzione ne avrebbe dovuto prendere atto e
disporre la rinnovazione della notifica. Si rileva come l’ordinanza
impugnata, pur avendo l’istante dedotto specifici motivi a sostegno della
prospettata mancata conoscenza del decreto penale anche con riguardo
al profilo di una notifica del decreto penale tramite la sorella che non lo
avrebbe informato, si sia limitata all’esame della ritualità formale della
notificazione, facendo mal governo della disciplina in tema di restituzione
nel termine.
Il difensore insiste per l’annullamento, alla luce dei suddetti motivi,
del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in
tema di rimessione in termini o di rinnovazione della notifica del decreto
penale completo.

restituzione in termine per proporre detta opposizione al decreto penale

3. Il ricorso è infondato.
Invero, il Giudice monocratico del Tribunale di Noia, dopo aver dato
atto che con una precedente istanza il ricorrente aveva dedotto che
l’ufficiale giudiziario aveva commesso il falso attestando che l’atto era
stato notificato a mani proprie mentre in realtà era stato consegnato alla
sorella, e che, solo a seguito del relativo rigetto, in modo senza dubbio
“singolare” aveva proposto la nuova eccezione circa l’incompletezza dell’

piuttosto fede in proposito l’attestazione dell’ ufficiale notificante circa la
conformità dell’atto notificato a quello restituito in cancelleria, costituito
sia dal decreto emesso dal G.i.p. che dalla allegata richiesta del P.m.
normalmente collocata al termine dell’incarto.
Tali essendo le argomentazioni del Giudice dell’esecuzione, va
evidenziato che il fatto, ribadito in questa sede come sopra riportato, che
la sorella del ricorrente non avesse comunicato a quest’ultimo la notifica
del decreto penale è un’affermazione priva del benché minimo riscontro e
che comunque detta circostanza, per rilevare ai fini della restituzione nel
termine, avrebbe potuto essere fatta valere come ipotesi di caso fortuito,
ai sensi del comma 1 dell’art. 175 cod. proc. pen., nel termine di dieci
giorni dalla cessazione del caso fortuito, nel caso in esame non osservato.
Quanto invece alla prospettazione di una notifica incompleta, sono senza
dubbio logiche e scevre da vizi giuridici le argomentazioni del Giudice
dell’esecuzione, come sopra riportate. Il quale, invero, si è conformato al
principio espresso da questa Corte, secondo cui in tema di notificazioni, la
falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall’ufficiale
giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale
ha commesso il reato di cui all’art. 479 cod. pen., restando sottratte alla
libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti
dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza (fattispecie in
cui è stata ritenuta inidonea ad inficiare la valenza dimostrativa
dell’attestazione operata dall’ufficiale giudiziario circa l’avvenuto
trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni, la
mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il
mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio : Sez. 6, n.
3714 del 09/01/2013 – dep. 23/01/2013, Schioppa e altri, Rv. 254470).
O, ancora, secondo cui in tema di notificazioni, la mancata previsione,
nell’art. 168 cod. proc. pen., del principio circa la natura “fidefaciente”
fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica

2

atto notificato, nel disattendere la richiesta ha argomentato che fa

eseguita dall’ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver
fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa
liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione
sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta . soltanto la caduta del
presupposto dell’incidente di falso in omaggio al principio della
semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano
sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i

che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla
relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha
commesso il reato di cui all’art. 479 cod. pen.. (Sez. 2, n. 17737 del
08/04/2008 – dep. 05/05/2008, Priori, Rv. 239785).
4. E’ evidente che nel caso di specie – in cui dalle stesse deduzioni
del ricorrente non risulta che sia stata presentata denuncia per falso nei
confronti dell’ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica del
decreto penale – il ricorso deve essere pertanto respinto perché destituito
di fondamento sotto tutti i profili dedotti, con le conseguenze di legge in
punto di spese ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

fatti compiuti dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e

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