Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52783 del 22/03/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52783 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
BERGAMO
nel procedimento a carico di:
RAM PANDEEP nato il 05/12/1987

avverso l’ordinanza del 08/09/2013 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il
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Data Udienza: 22/03/2017

Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis,
Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha
chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 7 ottobre 2016, il Giudice per le indagini

fermo disposto dal Pubblico Ministero e di applicazione della misura
cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avanzate dallo
stesso, nei confronti di Ram Pandeep, in relazione ai reati di rissa
aggravata, tentativo di omicidio in danno di Kumar Baldev, porto di oggetti
atti ad offendere fuori dalla propria abitazione, accertati in Chiuduno il
giorno 8 settembre 2013. In particolare, il Giudice negava il pericolo di fuga
e riteneva non confermate né riscontrate, anzi smentite dai tabulati del
traffico telefonico, le iniziali dichiarazioni rese a carico di Ram Pandeep da
Vicky Vicky, soggetto condannato con sentenza della Corte di assise di
Bergamo confermata dalla Corte di assise di appello di Brescia per gli
omicidi di Cantamessa Eleonora e di Kumar Baldev, commessi nel corso
della medesima rissa.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha
proposto ricorso per cassazione con atto depositato il 20 ottobre 2016,
affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si richiama l’art. 606, comma 1 lett. e),
cod. proc. pen., deducendo mancanza di motivazione in ordine al pericolo
di fuga. La motivazione dell’ordinanza – secondo la quale l’indagato è
incensurato, ha dimostrato di essere rimasto in Vigano Marino dalla data
del fatto al gennaio 2014 e di essersi recato in India mesi prima della
lettura della sentenza della Corte di assise di Bergamo nei confronti di Vicky
Vicky, per esigenze di cura della infertilità della moglie – è ictu ()culi del
tutto insufficiente a sostenere la ritenuta mancanza del pericolo di fuga,
mentre le relazioni e i contatti che l’indagato mantiene con soggetti
residenti in India, nonché il suo allontanamento dall’Italia, seppur per la
ragione addotta, non possono contribuire a recidere il pericolo concreto di
fuga. Peraltro, Ram Satwinder, fratello dell’indagato, ha dichiarato il 27
marzo 2015 che costui si trovava in India, in quanto cantante, per incidere
un disco.

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preliminari del Tribunale di Bergamo rigettava le richieste di convalida di

2.2. Con il secondo motivo si richiama l’art. 606, comma 1 lett. b),
cod. proc. pen., deducendo erronea applicazione dell’art. 384 cod. proc.
pen. La valutazione di mancanza della gravità indiziaria si basa sull’assunto
per cui gli unici elementi a carico dell’indagato sarebbero costituiti dalla
iniziali dichiarazioni di Vicky Vicky, soggetto condannato con sentenza della
Corte di assise di Bergamo confermata dalla Corte di assise di appello di
Brescia per l’omicidio di Cantamessa Eleonora e di Kumar Baldev. In realtà

predetta sentenza di primo grado che, all’esito di un lungo dibattimento,
ha potuto apprezzare la loro vera valenza probatoria. A nulla rileva il dato,
notato dal Giudice per le indagini preliminari ma non certo, che le suddette
dichiarazioni risultino confutate dai tabulati telefonici, potendosi al
contrario presumere o almeno non escludere, così come affermato dallo
stesso Giudice, che la cella telefonica di Chiuduno abbia potuto dirottare le
telefonate dell’utenza dell’indagato su una cella limitrofa, come quelle di
Bolgare o Grumello del Monte che vengono agganciate dall’indagato
nell’orario decisivo. A ciò va aggiunto che le motivazioni addotte dal Giudice
sono principalmente tese ad argomentare non già l’assenza di gravi indizi
di delitto – presupposto che, congiuntamente al pericolo di fuga, dovrebbe
essere vagliato ai fini della convalida del fermo – bensì il difetto di gravi
indizi di colpevolezza, presupposto che confluisce nelle condizioni generali
di applicabilità del differente istituto delle misure cautelari. E la richiesta
del Pubblico Ministero aveva per oggetto non soltanto l’applicazione della
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma
anche la convalida del fermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti
impositivi delle misure cautelari personali, ancorché contestuali ai
provvedimenti di convalida del fermo e dell’arresto dell’indagato, sono del
tutto autonomi rispetto a questi ultimi, sicché le impugnazioni proposte
avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari non possono
estendersi ai provvedimenti di convalida e viceversa. Ne consegue che il
rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del
giudice per le indagini preliminari che nega la convalida dell’arresto o del
fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura
cautelare, che può essere bensì impugnato dal pubblico ministero con

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dette dichiarazioni, gravi ex se, sono confluite nella motivazione della

l’appello al tribunale, come previsto in via generale dall’art. 310, comma
1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34031 del 07/07/2003 – dep. 08/08/2003,
P.M. in proc. Lo Bue, Rv. 226757). Laddove con l’unico atto di ricorso sia
stata impugnata l’ordinanza reiettiva contestualmente delle richieste sia di
convalida dell’arresto o del fermo, sia di emissione di misura cautelare,
detto ricorso può essere deciso solo per quanto attiene alla mancata
convalida, che costituisce atto distinto, con presupposti e finalità diverse

Scimone ed altro, Rv. 213540).

2. Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ha proposto, con atto
unitario, ricorso per cassazione sia avverso il rigetto della richiesta di
convalida del fermo, sia avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare
nei confronti di Ram Pandeep. Non è quindi possibile una conversione
dell’impugnazione in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc.
pen., e il ricorso può essere deciso solo con riguardo alla mancata convalida
del fermo.

3. Così delimitato il campo della cognizione di questa Corte, è
agevole rilevare che il ricorso è manifestamente infondato.
Per inquadrare il caso, è opportuno esporre le seguenti osservazioni
sul piano astratto.
3.1. La materia relativa alla libertà personale è presidiata da doppia
riserva, di legge e di giurisdizione, poiché l’art. 13 Cost. non ammette
alcuna forma di restrizione della libertà personale

«se non per atto

motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»,
prevedendo che «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».
Con riguardo al fermo, l’art. 384 cod. proc. pen. stabilisce che la
restrizione della libertà personale della persona gravemente indiziata di
determinati delitti possa essere disposta dal pubblico ministero – nonché,
in talune situazioni, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia giudiziaria solo in presenza di fondato pericolo di fuga.
3.2. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione e violazione di legge del provvedimento di rigetto della

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dall’altro (Sez. 4, n. 428 del 10/02/1999 – dep. 31/03/1999, P.M. in proc.

richiesta di convalida di fermo, alla Corte suprema spetta solo il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai
suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni che l’hanno indotto a negare la sussistenza degli elementi che
avrebbero potuto condurre all’emissione del provvedimento richiesto. Deve
essere svolto, quindi, un controllo sulla congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi rilevanti rispetto ai canoni della

probatorie.

4. Date le illustrate coordinate normative, è assorbente rilevare, con
riferimento al caso concreto in esame, che la valutazione del giudice del
merito, circa la mancanza del pericolo di fuga necessario per il fermo, non
è intaccata dalle censure proposte.
Il vaglio puntuale degli elementi disponibili, operato dal Giudice per
le indagini preliminari, non consente a questa Corte di legittimità di
muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte in punto di fatto.
Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della
motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della
stessa. Nella sostanza, le censure recano, al di là dei vizi formalmente
denunciati, considerazioni in fatto relative all’interpretazione degli elementi
istruttori, ma in questa sede non è ammesso un intervento che si
sovrapponga ai contenuti della decisione adottata dal giudice del merito.
Il Giudice per le indagini preliminari è pervenuto, senza incorrere in
alcun errore di diritto, a negare la sussistenza del pericolo di fuga. La
valutazione è stata ricollegata, in concreto, al comportamento
dell’indagato, spiegando in modo ragionevole che costui ha dimostrato di
essere rimasto in Vigano San Martino dalla data del fatto fino al gennaio
2014 e di essersi recato in India mesi prima della lettura del dispositivo
della sentenza della Corte di assise di Bergamo (sopra citata, di condanna
di Vicky Vicky per gli omicidi di Cantamessa Eleonora e di Kumar Baldev,
commessi nel corso della medesima rissa contestata a Ram Pandeep) per
esigenze di cura della infertilità della moglie.
In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a
sostegno dell’ordinanza di mancata convalida del fermo è esauriente ed
immune da vizi logici, essendo basata su una coerente analisi critica degli
elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità

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logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze

demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del
rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che
presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
Di contro, le censure esposte nell’atto di ricorso in trattazione
propongono valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente
già considerati dal Giudice per le indagini preliminari o, comunque,
pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento. In

accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai
poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo
apprezzamento motivazionale sul pericolo di fuga né manifestamente
illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.

5. Poiché risulta immune da censure la valutazione sulla mancanza
del pericolo di fuga necessario per il fermo, è superfluo esaminare qualsiasi
profilo di censura riguardante la valutazione del giudice del merito in ordine
al requisito dei gravi indizi di delitto. Detto requisito, infatti, non sarebbe
stato da solo sufficiente – comunque – a giustificare il fermo, ai sensi
dell’art. 384 cod. proc. pen.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in
applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 22 marzo 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Z

frt,

ti..< IL PRESIDENTE definitiva, le censure formulate dal ricorrente non possono trovare

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