Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52778 del 09/03/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52778 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA NUCCIO N. IL 10/12/1984
avverso l’ordinanza n. 1081/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 23/06/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/03/2017

Lette le conclusioni del P.G., in persona del dott. Stefano Tocci, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 giugno 2016, il Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro revocava la misura della detenzione domiciliare concessa a
Passalacqua Nuccio con provvedimento del 5 maggio 2016.

data 27/5/2016 e, inoltre, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. con
provvedimento del 16.5.2016 perché gravemente indiziato del reato di
ricettazione della refurtiva del furto in abitazione consumato il 24.2.2016; il
Tribunale osservava che tali sopravvenienze, indicative dell’inaffidabilità del
condannato, e la presenza di gravi indizi di commissione di reati anche in
costanza di misura alternativa fossero incompatibili con la prosecuzione della
misura stessa, ritenuta inidonea a contenere il pericolo di recidiva.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione Passalacqua Nuccio
a mezzo del difensore, avvocato Alessio Spadafora, chiedendone l’annullamento.
Deduce violazione di legge e vizi della motivazione, sostenendo la mancanza dei
presupposti per la revoca della misura alternativa. La revoca della misura è
prevista in caso di violazione di legge o delle prescrizioni e, dunque, il Tribunale
non avrebbe potuto attribuire rilievo a un fatto, l’ipotizzata ricettazione,
commesso prima della concessione della misura stessa. Viceversa, dell’unico
episodio commesso in costanza di misura alternativa (l’evasione del 27 maggio)
il Tribunale si era limitato a rilevarne il mero accadimento senza operare alcun
apprezzamento in ordine alla sua idoneità o meno a costituire presupposto per la
revoca; aveva poi immotivatamente prescisso dall’esame della documentazione
prodotta dalla difesa inerente all’attività lavorativa prestata dal condannato e alla
sua situazione familiare.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Il ricorrente sostanzialmente invoca la norma in materia di revoca della
detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 6, ord. pen.) secondo cui la misura è
revocata “se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura” per
trarne il divieto di revoca in caso di emissione di misura coercitiva per reati
anteriori all’inizio della misura alternativa.

4

1

Il Passalacqua era stato arrestato in flagranza per il reato di evasione in

Siffatta conclusione, che costituisce il perno dell’odierna impugnazione,
appare arbitraria e non autorizzata dalla norma citata.
In effetti, la misura è disposta quando si può ritenere che essa, anche
attraverso le prescrizioni, possa contribuire alla rieducazione del reo e che possa
assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Tale duplice valutazione viene effettuata dal Tribunale di sorveglianza sulla
base di un determinato quadro conoscitivo riguardante il condannato; quadro
che può certamente mutare se, nei suoi confronti venga emessa una misura

“ora per allora” è, quindi, certamente consentita, se la gravità dei reati anteriori
alla misura, emersi successivamente, faccia dubitare dell’esattezza della
valutazione espressa quando ancora essi non erano noti.
1.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che le misure alternative
possono essere revocate per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa
a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, soltanto se la
valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a
quelli valutati in occasione della concessione della misura ( così Sez. 1, n. 42579
del 17/09/2013 , Bevilacqua, Rv 256701 in tema di affidamento in prova al
servizio sociale); in tema di detenzione domiciliare, è stato, inoltre, affermato
che la detenzione domiciliare non è soggetta a revoca automatica per il solo fatto
che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto a
misura coercitiva, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati
nel provvedimento impositivo della cautela siano o meno sintomatici del
fallimento dell’esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di
commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv.
247234). Ciò che è precluso, dunque, è il mero automatismo, dovendosi al
contrario condurre una valutazione della gravità indiziaria e dell’importanza dei
fatti emersi successivamente e, qualora il quadro complessivo venga ritenuto
mutato, nulla osta alla revoca della misura disposta.
2. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente compiuto tale
valutazione e ha fondato la decisione di revocare la misura a suo tempo disposta
anche, ma non solo, sulla base della imputazione provvisoria formulata nella
ordinanza impositiva della misura coercitiva, che contesta la ricettazione della
refurtiva proveniente da furto in appartamento commesso il 24.2.2016 (e,
quindi, una condotta, quella di acquisto o ricezione del compendio di provenienza
furtiva, realizzata in epoca assai prossima alla concessione della misura in data
5.5.2016); ha motivatamente argomentato la ritenuta gravità del fatto e stimato
inconsistenti le giustificazioni rese dal condannato nel corso dell’interrogatorio (lo
stesso ricorrente non contesta, ma anzi apertamente si duole dell’eccessivo
(.1
2

coercitiva per reati, anche se commessi anteriormente. Una nuova valutazione

spazio assegnato nella motivazione del provvedimento al fatto in questione che,
siccome antecedente alla concessione del beneficio, avrebbe dovuto, a suo
avviso, essere espunto dalla valutazione operata). Ha, poi, valorizzato in
aggiunta la sopravvenuta condotta di evasione, costituente comportamento non
solo contrario alla legge, ma violazione della prescrizione fondamentale e tipica
del beneficio applicato.
Per il resto il ricorso si risolve in una critica del merito della decisione
impugnata che con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni del

incompatibili con la misura applicata le condotte del condannato e la misura
stessa inidonea a contenerne l’inaffidabilità e a prevenire la recidiva.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con ogni conseguenza di
legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017

Il $ nsigliere

tensore

Il Presidente

diritto e da deviazioni dalla logica, ha ritenuto invece rilevanti e radicalmente

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