Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52776 del 09/03/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 52776 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGUCCI GIUSEPPE N. IL 16/09/1968
avverso l’ordinanza n. 153/2015 TRIBUNALE di AVELLINO, del
23/04/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

/9′
Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/03/2017

Lette le conclusioni del P.G., in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

In fatto e in diritto

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Avellino, deliberando quale
giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della
continuazione avanzata da Ragucci Giuseppe tra i fatti oggetto delle sentenze (1)

73, comma 5,

d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall’estate del 2009 al

dicembre 2011, (2) del Tribunale di Avellino del 16.1.2012, irr. il 15.3.2012 per
reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 27.12.2011.
Ha determinato, quindi, la pena prendendo a base il fatto-reato di cui alla
seconda sentenza, che aveva applicato al Ragucci la pena di anni uno mesi otto
di reclusione ed euro 5000 di multa, e su tale pena ha apportato a titolo di
continuazione un aumento di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa,
rideterminando la pena complessiva in anni due mesi due di reclusione e 700,00
euro di multa.
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avv. Giovanni
Solimene, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata. Deduce
violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, dolendosi in particolare:
– della mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena per
i reati in continuazione;

della mancata considerazione e applicazione, nella determinazione

dell’aumento, dei limiti edittali più favorevoli introdotti con il d.l. 20 marzo 2014,
conv. con mod. in L. n. 79 del 2014.

3. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
3.1 Priva di pregio giuridico, oltre che manifestamente infondata, è la
doglianza relativa alla mancata applicazione della legge più favorevole, in tesi,
sopravvenuta al giudicato, dal momento che – a differenza di quanto deve
ritenersi per la declaratoria d’illegittimità costituzionale – è l’art. 2, comma 4,
cod. pen. che fissa nella irrevocabilità della sentenza il limite invalicabile per
l’applicazione dello ius superveniens più favorevole (Sez. U, n. 42858 del
29/05/2014, Gatto, Rv. 260695); nel caso in esame, poi, i più favorevoli limiti
edittali erano già vigenti prima della pronuncia della decisione di secondo grado
e di essi la Corte di appello di Napoli ha fatto applicazione nella rideterminazione
in melius del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado (v. p. 4 della
sentenza dell’11.7.2014 in atti).
1

della Corte di appello di Napoli dell’11.7.2014, irr. il 22.5.2015, per reati ex art.

3.2 Fondata è, invece, l’altra doglianza.
Questa Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il giudice
dell’esecuzione, allorché debba procedere alla rideterminazione della pena in
applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra reati
giudicati separatamente con più sentenze di condanna, deve dare conto dei
criteri seguiti per la determinazione della pena apportata a titolo di aumento, in
modo da rendere noti all’esterno gli elementi che sono stati oggetto del suo
ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise

rideterminato la pena per i reati in continuazione senza dare conto dei criteri
applicati, neppure genericamente richiamando quelli ex art. 133 cod. pen.,
sicché la decisione sul punto è effettivamente carente di motivazione.
Consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al
Tribunale di Avellino in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013) che
provvederà ad emendare l’evidenziato difetto di motivazione e a determinare per
ogni reato satellite la singola frazione di pena, in misura comunque non
superiore agli aumenti fissati dal giudice della cognizione con la sentenza
irrevocabile di condanna (Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv.
268735).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Avellino.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017

Il onsigliere

tensore

Il Presidente

caratteristiche dei provvedimenti esecutivi. Nel caso in esame il Tribunale ha

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