Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52769 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 52769 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARCANGELI ANDREA nato il 30/03/1969 a TERNI

avverso la sentenza del 25/05/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il-difensore

Data Udienza: 05/10/2017

Ritento in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di
Perugia ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Terni, con
cui Arcangeli Andrea era dichiarato colpevole dei delitti di omicidio e di
occultamento di cadavere, e, con l’esclusione dell’aggravante della
premeditazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche ed unificazione dei reati nel vincolo della continuazione, era

sedici di reclusione.
1.1 La Corte territoriale, per quanto in questa sede di interesse, ha
ritenuto congrua la riduzione operata dal Giudice di primo grado per le
circostanze attenuanti generiche ( concesse dal medesimo in
considerazione del contesto sociale e della misera condizione umana nella
quale viveva l’ Arcangeli anche per la relazione omosessuale intrattenuta
con la vittima ), nella misura di un anno di reclusione e quindi non nel
massimo, e giustificata dalle modalità dell’omicidio e dal comportamento
successivo dell’autore dello stesso l’individuazione di una pena base pari
al massimo edittale ( quindi, congrua la pena finale individuata secondo il
seguente calcolo : pena base anni 24 di reclusione, ridotta per le
generiche ad anni 23, aumentata per la continuazione ad anni 24, ridotta
per il rito ad anni 16), rigettando su detti punti l’appello dell’imputato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’Arcangeli
tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 62 bis e 133
cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione nella
misura massima della pena per le concesse attenuanti generiche e alla
determinazione della pena. Ci si duole, riportandole analiticamente, delle
argomentazioni della sentenza impugnata sulla riduzione minima operata
per le suddette circostanze. Il difensore, insiste, sulla modestia del
quadro di pericolosità dell’imputato, sulle sue condizioni economicosociali, sulla sua misera condizione umana, sui suoi precedenti penali
modesti e risalenti e soprattutto sulla sua piena confessione, elementi
tutti che avrebbero dovuto condurre ad una riduzione per dette
circostanze nella misura massima e ad applicare i minimi edittali. Si
invoca, quindi, una corretta applicazione dell’ art. 133 cod. pen. e la
finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost. da tenere presente
anche al momento di determinazione della pena ed in particolare nella
quantificazione della pena base. Il difensore rileva che nella specie il
“quantum” di pena inflitto all’imputato senza dubbio eccessivo dovrà

1

condannato, tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di anni

essere rideterminato “al minimo di legge sulla base delle già concesse
attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.”.
3.11 ricorso è inammissibile.
Il difensore, pur invocando la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.
pen. ed il vizio di motivazione, invita ad una rivalutazione degli elementi
di fatto alla base della determinazione della pena che non rientra nei
poteri di questa Corte, a fronte di una motivazione della sentenza

ma senza dubbio coerente con le emergenze processuali.
Detta sentenza, invero, evidenzia, a fronte dei rilievi difensivi già
svolti in appello, come la confessione dell’omicidio e dell’occultamento del
cadavere non assuma un particolare elevato valore ai fini della
concessione delle attenuanti generiche, in quanto non solo resa non per
resipiscenza e sincero ravvedimento, ma in un contesto nel quale
l’attenzione degli inquirenti si era ormai concentrata sul ruolo avuto
dall’Arcangeli, che era stato l’ultimo ad essere stato visto in compagnia
della vittima, ma poi modificata in relazione all’omicidio con la
prospettazione di un colpo partito accidentalmente in direzione della
vittima. Sottolinea, altresì, detta pronuncia come anche il contesto
sociale e la condizione umana nei quali l’imputato viveva, valorizzati dal
G.u.p., come si è detto, ai fini della concessione delle circostanze
attenuanti generiche, non appaiano di particolare significato e rilevanza,
potendo al contrario il suddetto contare sulla protezione della moglie e
della figlia e non potendosi qualificare misera la sua condizione per la sola
frequentazione dello Iordache. Rileva la pronuncia impugnata come detti
elementi siano di scarso rilievo e tali da giustificare una minima incidenza
delle attenuanti generiche nella fattispecie di cui ci si occupa, tenuto
conto anche dei precedenti penali per minaccia e ingiuria continuata,
considerati altresì dal G.u.p., che pur se risalenti, essendo relativi a fatti
del 2000-2001 e ad un’ingiuria depenalizzata, pur tuttavia esprimono
comportamenti lesivi dell’ integrità della persona e di essi correttamente
si è tenuto conto in un reato come l’omicidio. Evidenzia, altresì, la Corte a
qua come considerata la gravità estrema del reato per cui è inflitta la
pena, la stessa non possa ritenersi eccessiva da dover essere mitigata nel
massimo o in una misura maggiore, e come proprio una pena
ulteriormente mitigata sarebbe in contrasto con la finalità di rieducazione
della pena. La Corte anche quanto alla doglianza su “I’ eccessivo aumento
della pena base” la ritiene infondata, rilevando non solo che alla modesta

2

impugnata non solo scevra da vizi giuridici e non manifestamente illogica,

riduzione del quantum l’appellante sembra riferirsi con riguardo alla
minima incidenza delle generiche, ma che comunque una pena base pari
al massimo edittale, di non molto peraltro superiore al minimo di 21 anni,
si giustifica, come sottolineato dal primo Giudice, per le modalità
dell’omicidio e del comportamento successivo. Sottolinea, invero, la Corte
come il delitto fosse stato compiuto prendendo di mira la testa della
vittima ad una distanza molto ravvicinata, quindi con elevata intensità e

una persona che si fidava dell’ Arcangeli, con la quale quest’ ultimo aveva
abitualità di frequentazione ed un legame sentimentale – tanto da averlo
seguito il giorno dell’omicidio nel garage della sua abitazione ove era
perpetrato il delitto – e della quale il suddetto, non mostrando alcuna
resipiscenza e pietà, non esitava ad occultare il cadavere.
Tale essendo l’ampia e logica motivazione della sentenza impugnata
che va ad integrare l’altrettanto congrua motivazione della pronuncia di
primo grado formando un unicum argomentativo, va osservato che la
valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in
coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale
da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri
fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una
rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la
valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente
pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna dell’ Arcangeli al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186
del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 2000
(duemila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

determinazione della volontà di toglierle la vita, altresì nei confronti di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA