Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52768 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 52768 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBANO PIO MASSIMILIANO nato il 11/11/1974 a SAN GIOVANNI ROTONDO

avverso la sentenza del 21/09/2015 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per il capo
C) e per la recidiva del capo B) e rinvio per rideterminazione della pena.
Udito iLdiiensore

Data Udienza: 05/10/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato
la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia che dichiarava Albano Pio Massimiliano
responsabile dei reati di cui agli artt. 116 C.d.s. (A), 6 I. n. 575 del 1965 (B) e 9, comma 2 I.
n. 1423 del 1956 (C) (e lo condannava, concesse le generiche equivalenti alla contestata
recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuente per

art. 116 C.d.s. nella seconda fattispecie, diversamente qualificata giuridicamente ex art. 73 d.
Igs. n. 159 del 2011, e riducendo conseguentemente la pena a mesi nove e giorni dieci di
reclusione. La Corte si è confrontata con tutti i rilievi difensivi, tra cui quello relativo alla
difformità tra l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio e
quello concernente l’assenza dell’elemento soggettivo di cui all’ultima fattispecie
summenzionata (per errore scusabile ex art. 47, comma 3 cod. pen.), disattendendoli.
2. Avverso tale sentenza l’Albano ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio
difensore.
2.1 Col primo motivo di impugnazione il difensore deduce nullità ex art. 178 lett. c) cod.
proc. pen., per violazione del diritto di difesa in relazione alla difformità tra l’imputazione
contestata nell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e quella formulata nella richiesta di rinvio
a giudizio allegata all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Si premette che trattandosi
di nullità a regime intermedio possa essere eccepita anche col ricorso. Ci si duole che le
modifiche, evincibili dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio ove venivano segnalate con
apposite postille, abbiano leso il diritto di difesa dell’imputato nel senso di precludergli di
esercitare i diritti e le attività difensive che l’avviso di conclusione consente di espletare entro
termini perentori (sottoporsi ad interrogatorio e depositare memorie difensive), non espletati
sulla base di un’ imputazione che poi veniva modificata.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell’art. 47, comma 3
cod. pen. in relazione alla condotta contestata sub C). Si sostiene che l’imputato non fosse
consapevole di contravvenire agli obblighi imposti come sorvegliato speciale, in quanto postosi
alla guida di uno scooter, mentre la patente di guida revocatagli atteneva alla conduzione di
veicoli; e che nella specie andasse ravvisata un’ ipotesi di errore scusabile ex art. 47, comma 3
cod. pen., non essendo l’ Albano a conoscenza, per età, estrazione sociale e culturale, della
necessità, subentrata successivamente al conseguimento della sua patente, di un patentino per
condurre uno scooter anche di cilindrata ridotta.
Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento della sentenza
impugnata.
3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al capo C).

1

il rito, alla pena di mesi dieci di reclusione), ritenendo assorbita la prima imputazione di cui all’

Invero, il reato di cui all’art. 9, comma 2 legge n. 1423 del 1956, recte art. 75 D.Lgs. n.
159/2011, contestato al summenzionato capo, non è configurabile nel caso di specie, nel quale
oggetto di addebito è il fatto che l’imputato “contravveniva all’obbligo di vivere onestamente e
di rispettare le leggi, ponendo in essere le condotte di reato di cui ai capi precedenti” ed in
particolare per essersi posto alla guida di un ciclomotore senza patente di guida per essergli
stata revocata come sorvegliato speciale.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 40076 del 27/04/2017 – dep.

pronuncia del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, ha rilevato la carenza di chiarezza e
precisione delle prescrizioni di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, previste dall’art. 5, I.
n. 1423 del 1956, oggi art. 8, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, hanno affrontato il tema dei
possibili effetti sulla previsione incriminatrice di cui all’art. 75, d. Igs. n. 159 del 2011 di tale
decisione. Hanno, dunque, riconosciuto in via interpretativa che, poiché la disposizione in
esame, come già accadeva con la previgente di cui all’art. 9

I. n. 1423/56, ripete “per

relationem” la descrizione dei doveri e delle prescrizioni imposte con il provvedimento
applicativo della misura di prevenzione personale in conformità alla disciplina della misura
stessa, che consente di imporre al soggetto socialmente pericoloso, sia obblighi specifici, che
prescrizioni generaliste ed indeterminate nel loro contenuto, quali l’osservanza della legge ed il
vivere in modo onesto, la medesima carenza di precisione e chiarezza è riscontrabile anche nel
precetto di cui all’art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Pertanto, l’infrazione di tali prescrizioni può
rilevare eventualmente in sede di esecuzione del provvedimento prevenzionale ai fini
dell’aggravamento della misura, ma non integra una fattispecie autonoma di reato.
4. La medesima sentenza va annullata senza rinvio con riguardo alla residua fattispecie
sub B), come qualificata dalla Corte territoriale, ai sensi dell’ art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011
(ritenuta in essa assorbita l’ imputazione sub A), in quanto è estinta per prescrizione ed il
ricorso dell’ Albano non è “manifestamente infondato”.
Invero, dovendosi escludere per detto reato, in quanto contravvenzione, la recidiva
reiterata infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione risulta decorso in data
22.12.2015 ( calcolata anche la sospensione dello stesso – dal 21.9.2011 al 12.10.2011, pari a
21 giorni – per rinvio dell’udienza dovuto ad impedimento della difesa).

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo C), perché il fatto non
sussiste, ed in relazione al capo B), esclusa la recidiva in relazione a tale capo perché trattasi
di contravvenzione, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

05/09/2017, Paterno’, Rv. 270496, preso atto che la Grande Camera della Corte Edu con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA