Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52767 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 52767 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PULCINILLO FEDERICA nato il 20/01/1972 a FOLIGNO

avverso la sentenza del 27/11/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito i,ifénsore

Data Udienza: 05/10/2017

t

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, che dichiarava Pulcinillo Federica responsabile del reato
di cui alli art. 9, comma 2 I. n. 1423 del 1956, per essersi allontanata, in violazione della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in più occasioni dal
luogo (Livorno) in cui era obbligata a dimorare, e la condannava, concesse le circostanze

2. La Pulcinillo ha manifestato la volontà di proporre ricorso per cassazione avverso tale
sentenza, mediante dichiarazione inviata alla cancelleria della suddetta Corte di appello, ma
non ha provveduto al deposito dei relativi motivi.
3. Il ricorso è inammissibile.
Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1 lett. c),
591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione inviata in
cancelleria, né la Pulcinillo, né il suo difensore hanno fatto seguire rituale presentazione di
motivi di ricorso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di un sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , il 5 ottobre 2017.

attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di un anno di reclusione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA