Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52759 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52759 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ci
SANSONI NICOLA nato il 08/02/1960 a VIGARANO MAINARDA
SANSONI SANDRO nato il 23/09/1954 a VIGARANO MAINARDA
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 05/01/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ASCOLI PICENO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/se…144e le conclusioni del PG L«

PA-

pt

140

Data Udienza: 20/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno che, a
seguito di appello, ha confermato il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale,
in data 23.11.16, con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro parziale delle
somme oggetto del decreto di sequestro preventivo nel procedimento a carico di

1.1. Premesso che non sono posti in discussione la sussistenza e la perdurante
validità dei presupposti per l’adozione del sequestro preventivo delle somme
contenute nei conti correnti intestati agli indagati, si rileva che è stato chiesto il
dissequestro di parte di tali somme al fine di utilizzarle per pagare debiti per
imposte e sanzioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e compensi in favore dei
professionisti di cui gli istanti si sono avvalsi nel procedimento innanzi all’Agenzia
delle Entrate.
Il Tribunale ritiene che tale pretesa sia priva di fondamento, poiché i motivi addotti
a sostegno della istanza volta a recuperare parte delle somme rispondono ad un
esclusivo interesse degli indagati e non della procedura fallimentare.
2. Nel ricorso viene precisato che l’appello non aveva ad oggetto quella parte
dell’ordinanza del GIP con cui veniva respinta l’istanza di dissequestro parziale della
somme di denaro al fine di destinarle al pagamento dei compensi dei professionisti,
sicché sul punto il provvedimento era definitivo e sarebbero ultronee le
considerazioni espresse dal Tribunale.
2.1. Essendo l’oggetto dell’impugnazione limitato alla istanza di dissequestrare
parte delle somma al fine di destinarle al pagamento di debiti nei confronti
dell’Erario, si sostiene che l’intento degli indagati è quello di mantenere integre le
proprie risorse patrimoniali che, in caso di condanna, verranno assegnate alla parti
civili e che il rigetto dell’istanza costituisce una sorte di anticipazione indebita del
giudizio di colpevolezza e della relativa sanzione.
Il Tribunale, quindi, avrebbe errato nel ritenere che l’interesse ad entrare in
possesso di parte delle somme al fine di saldare i debiti con l’Erario abbia carattere
meramente personale degli indagati.
La procedura di voluntary disclosure attivata dai Sansoni avrebbe, in realtà,
l’effetto di mantenere inalterato il loro patrimonio a beneficio di costoro, in caso di
assoluzione, e delle parti civili in caso di condanna.
In tal senso la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica, carente
e contraddittoria laddove si ritiene che la richiesta di dissequestro parziale risponda

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Sansoni Alessandro e Sansoni Nicola.

ai soli interessi personali degli indagati e non a quelli della procedura, non tenendo
conto, inoltre, del fatto che il mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario
determinerebbe l’irrogazione di sanzioni con conseguente depauperamento del
patrimonio posto a garanzia dei creditori.
Sotto tale profilo si sottolinea che il GIP aveva accolto precedenti istanze di

immobili in sequestro e delle spese per l’esecuzione di opere di manutenzione su
detti immobili, sicché sarebbe incomprensibile e contraddittoria una diversa
decisione in relazione ad identiche esigenze di conservazione del patrimonio
mobiliare.
3. Il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte in cui chiede il rigetto del
ricorso.
4. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv.
269656).
Ciò posto non è ravvisabile, nel provvedimento impugnato, alcuna violazione di
legge, tanto è vero che neppure il ricorrente mette in discussione la sussistenza dei
presupposti per l’emissione del provvedimento di sequestro o afferma esservi un
obbligo di restituzione di parte dei beni a fronte di esigenze a cui il legislatore
attribuisca carattere prioritario ( esigenze, peraltro, che vanno a maggior ragione
escluse nel caso in esame alla luce della giurisprudenza secondo cui è legittimo il
provvedimento con cui il giudice rigetta l’istanza dell’indagato tesa ad ottenere il
prelievo mensile dalla somma di danaro oggetto di sequestro preventivo di un
ammontare funzionale a garantirgli di far fronte alle primarie esigenze di vita Sez.
3, n. 23106 del 23/04/2013 Rv. 255444).
4.1. La decisione di accogliere o meno l’istanza ha, quindi, carattere discrezionale e
il Tribunale ha fornito una motivazione non apparente e non irragionevole ritenendo
che l’interesse posto alla base dei essa fosse di carattere personale degli imputati e
non della procedura, intesa come procedura fallimentare costituita parte civile.
In sostanza, nessuna delle norme citate dal ricorrente impedisce il sequestro o

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dissequestro parziale al fine di provvedere al pagamento delle imposte sui beni

impone la restituzione dei beni al fine di assicurare l’integrità del patrimonio; il farlo
o meno rientra nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice di merito, che ha
fornito una motivazione non apparente e non illogica anche in ordine al diverso
trattamento riservato all’istanza con cui si era chiesta la restituzione di somme per
fare fronte a pagamenti di imposte e di interventi manutentivi su immobili in

5. I motivi del ricorso non sono fondati ma, per completezza, va dato conto del
fatto che, a quanto risulta dal testo del ricorso, i pagamenti a cui sarebbero state
destinate le somme di cui era stato chiesto il dissequestro avrebbero dovuto essere
eseguiti entro il 4.11.16 .
Non è chiaro, allora, se vi sia un perdurante interesse della parte all’accoglimento
della propria istanza e, quindi, un interesse ad impugnare il provvedimento di
rigetto.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 settembre 2017

sequestro.

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