Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52757 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52757 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARINO ADDOLORATA CONCETTA nato il 25/01/1944 a PESCO SANNITA parte
offesa nel procedimento
c/
IGNOTI

avverso il decreto del 09/09/2016 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
o

e(P.,..

oti

Data Udienza: 20/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP del
Tribunale di Benevento nel procedimento a carico di ignoti in ordine al reato di furto
in danno di Marino Addolorata Concetta.
2. La ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento impugnato in quanto il GIP

particolare in relazione ad alcune telefonate in cui l’interlocutrice invitava la Marino
a non denunciare il furto, né avrebbe disposto accertamenti sui video registrati
presso gli sportelli dell’ufficio postale in cui l’autore del furto ha eseguito dei prelievi
con la tessere bancoposta sottratta alla parte offesa.
3.

Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte in cui chiede

l’annullamento del decreto impugnato, stante l’assenza di un effettivo
contraddittorio con la parte offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei limiti fissati dall’art.409
co.6 c.p.p. che rinvia all’art.127 co.5 c.p.p. che, a sua volta, sanziona con la nullità
l’inosservanza delle sole norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in
camera di consiglio ( fra le tante Sez. 3 n.50350 del 19.1.16 Rv.268388).
Nel caso in esame, vi è stata fissazione dell’udienza camerale e il GIP ha deciso
dopo avere instaurato un regolare contraddittorio fra le parti.
Ciò premesso, va osservato che il contraddittorio è stato meramente formale, in
quanto, nel provvedimento impugnato, il giudice non ha dato conto né del
contenuto dell’opposizione né dei motivi per cui l’ha ritenuta infondata, limitandosi
ad osservare che ” le circostanze evidenziate nell’atto di opposizione non risultano
decisive”.
In talune decisioni di questa Corte si è sostenuto che “Il provvedimento di
archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto
delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. “sostanziale”,
con cui si lamenti il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato
prospettato ovvero di altro reato, nonchè alla necessità di investigazioni suppletive”
Sez. 5, Sentenza n. 14564 del 07/03/2017 Rv. 26972, Massime precedenti
Conformi: N. 3774 del 1992 Rv. 192612, N. 2918 del 1994 Rv. 199056, N. 5052 del
1999 Rv. 215629, N. 8842 del 2006 Rv. 233582, N. 9440 del 2010 Rv. 246779, N.
17970 del 2014 Rv. 262865, N. 52119 del 2014 Rv. 261681, N. 12522 del 2015 Rv.
1

non avrebbe tenuto conto delle circostanze addotte nell’atto di opposizione, in

262953, N. 51557 del 2016 Rv. 268343.
La violazione del contraddittorio “sostanziale” non sarebbe quindi deducibile in sede
di legittimità.
Va, tuttavia, osservato che nella prima e più recente delle decisioni menzionate il
caso concreto era differente rispetto a quello oggetto dell’odierno giudizio perché la
motivazione dell’ordinanza impugnata non era del tutto assente ma fondata su un
autonomo apparato argomentativo.
Anche nella recentissima ordinanza sez.7 n.28532 del 18.5.17 Rv.270469 si è

emesso all’esito dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto
delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, sicché non possono essere
oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione,
essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento
anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da quelle
esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.
Siamo, tuttavia, pur sempre di fronte ad un provvedimento motivato in cui, in
ipotesi, difetti un esame specifico delle istanze e degli argomenti addotti
nell’opposizione.
1.2. Nel caso in esame, invece, la motivazione è gravemente lacunosa e dal
complesso di essa non è possibile ricavare neppure che il giudice abbia preso
coscienza degli argomenti della persona offesa e li abbia almeno implicitamente
superati in una sua complessiva valutazione.
Il contraddittorio si è, così, ridotto ad un mero simulacro e ciò giustifica
l’applicazione del principio, parimenti affermato in sede di legittimità, secondo cui
” è affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con
ricorso per cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le
ragioni esposte dalla persona offesa nell’atto di opposizione” ( Sez.3 n.19132 del
27.3.14 Rv.260109; ord. Sez. 7 n.3826 del 9.10.13 -dep.28.1.14- Rv.259145).
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con restituzione degli atti al
Giudice delle indagini preliminari di Benevento per il corso ulteriore

P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al
Tribunale di Benevento- sezione GIP- per il corso ulteriore.
Così deciso il 20 settembre 2017
Il Presidente
Maurizio Fumo

sostenuto che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione,

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