Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52756 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52756 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RISPOLI GIUSEPPE nato il 18/03/1965 a CAVA DE TIRRENI

avverso la sentenza del 08/01/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di CAVA DE’ TIRRENI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/serd:ite-le conclusioni del PG
ra-j-a

J.J2

Data Udienza: 20/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Viene proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Salerno- sezione
distaccata di Cava dei Tirreni- che, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a
Rispoli Giuseppe la pena di giorni venti di reclusione in ordine ai reati di cui agli
artt.582 e 583 c.p. e all’art.4 co.2 1.110/75.
2. Il ricorrente si duole dell’illegalità della pena, posto che il giudice ha applicato un
aumento di pena ex art.81 cpv. c.p. pur se era stata dichiarata l’estinzione del reato

reclusione pur in presenza di una fattispecie contravvenzionale quale è quella di cui
all’art.4 1.110/75.
Si evidenzia, altresì, l’intervenuta prescrizione della contravvenzione.
3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede venga
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto la sentenza di improcedibilità in
ordine al delitto di lesioni è intervenuta soltanto con riferimento alla posizione del
coimputato Rispoli Orlando e non nei confronti di Rispoli Giuseppe ( essendo il
delitto di cui agli artt.582 e 585 c.p. procedibile d’ufficio, trattandosi di lesioni
commesse con arma).
4. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto si basa su un presupposto errato,
vale a dire l’avvenuta pronuncia di una sentenza di improcedibilità in ordine al reato
di lesioni per intervenuta remissione di querela, mentre, come correttamente
osservato dal Procuratore generale, quella sentenza è stata pronunciata non nei
confronti del ricorrente ma dell’altro imputato, Rispoli Orlando.
Il reato di lesioni contestato a Rispoli Giuseppe è procedibile d’ufficio e il ricorrente
non allega altri e diversi provvedimenti a sostegno delle proprie affermazioni.
5.3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2,
n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 20 settembre 2017
Il Presidente
Maurizio Fumo
4

di lesioni per intervenuta remissione di querela ed ha irrogato la pena delle

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