Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52754 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52754 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUGLIELMI DIONISIO nato il 28/10/1962 a MONOPOLI
parte offesa nel procedimento c/
GUGLIELMI MARIANGELA nato il 30/06/1961 a MONOPOLI
GUGLIELMI ROSA nato il 05/10/1959 a MONOPOLI
RISIMINI RAFFAELE nato il 09/02/1960 a BERNALDA
IGNOTI

avverso l’ordinanza del 03/10/2016 del GIUDICE DI PACE di BARI

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Guglielmi Dionisio ricorre per cassazione avverso il decreto di
archiviazione emesso il 03/10/2016 dal Giudice di Pace di Bari, lamentando

Data Udienza: 20/09/2017

l’omessa valutazione dell’opposizione proposta nei confronti della richiesta di
archiviazione del P.M. e l’omessa declaratoria di inammissibilità.

2. Con memoria pervenuta il 15/09/2017 Guglielmi Maria Angela e Guglielmi
Rosa hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, l’opposizione presentata
dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero
comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che però non
esime il giudice dal valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte
dall’opponente (Sez. 5, n. 41194 del 19/06/2014, Di Maio, Rv. 262185, che, in
applicazione del principio, ha annullato il provvedimento di archiviazione
sprovvisto di sostanziale motivazione, in accoglimento del ricorso della persona
offesa; Sez. 4, n. 1558 del 28/11/2013, dep. 2014, Dorfmann, Rv. 259083);
anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dunque, l’omessa valutazione
dell’atto di opposizione – proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di
archiviazione – integra una violazione del principio del contraddittorio, che
determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per
cassazione (Sez. 5, n. 35504 del 20/06/2013, Oliva, Rv. 256526).
Tanto premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, nonostante
l’opposizione avesse indicato molteplici indagini suppletive (l’audizione di ben
tredici testimoni), il decreto impugnato ha omesso qualsivoglia valutazione,
senza neppure dichiararne l’inammissibilità, e prendere in considerazione la
rilevanza e pertinenza dei mezzi di prova dedotti.
Del resto, anche la motivazione sulla infondatezza ‘processuale’ dell’ipotesi
di reato è meramente assertiva, limitandosi a rilevare l’assenza di riscontri in
relazione alla minaccia e l’omessa individuazione dell’autore delle lesioni, senza
che sia neppure evincibile la fattispecie concreta oggetto della valutazione, e
senza alcuna valutazione dell’inidoneità dell’investigazione suppletiva richiesta a
colmare le lacune probatorie individuate.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e la
trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Bari per il corso ulteriore.

P.Q.M.

2

1. Il ricorso è fondato.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Giudice di Pace di Bari per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma il 20/09/2017

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