Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52753 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52753 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SHANI LANDI nato il 22/01/1974

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI

Data Udienza: 13/09/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Prima Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso proposto dal condannato avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, quale
Giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la precedente sospensione condizionale della pena
ai sensi dell’art 168/1 cp
1.1 La difesa ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, deducendo
che i Giudici di legittimità sarebbero incorsi in un errore di fatto, non essendosi avveduti che la
pena complessivamente risultante dalle due sentenze in questione non superava il limite dei due

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è inammissibile.
1. Deve premettersi che, secondo la recente e condivisibile elaborazione di questa Corte, l’errore
materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile
ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono,
rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la
sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al
giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne
deriva che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – restando quindi fermo, con
riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione – gli
errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del
processo di Cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta interpretazione
del significato delle norme sostanziali e processuali.
Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016 Cc. (dep. 23/01/2017) Rv. 268953.
1.1 Alla luce del suindicato principio – che qui occorre ribadire – va osservato che il ricorso in
esame ha censurato esplicitamente l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa questa Corte, come
scritto alla pagina 1 dell’atto, rappresentando, quindi, a questo Collegio un inammissibile errore
interpretativo delle norme in gioco, art 164 ultimo comma cp ed art 168 cp.
1.2 Sottolineare l’intrinseca correttezza della motivazione dell’ordinanza impugnata risulterebbe
un fuor d’opera, essendo in proposito sufficiente richiamare la giurisprudenza formatasi a
proposito del coordinamento della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena
con la possibilità di reiterazione del beneficio, che ha sottolineato come il Giudice della
cognizione debba accertare se nel caso concreto l’imputato sia meritevole del riconoscimento di
un nuovo beneficio o, al contrario, debba procedere con la revoca di quello in precedenza
riconosciuto. È stato, infatti, ritenuto che nell’infliggere una nuova condanna si può disporre la
sospensione condizionale della pena, qualora la sanzione da irrogare, cumulata con la
precedente, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., solo ove si ritenga che l’imputato
sia meritevole in concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua
personalità; in caso contrario, deve procedersi obbligatoriamente alla revoca del beneficio

anni.

concesso in precedenza, avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal
commettere ulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato.
Sez. 3, Sentenza n. 21457 del 29/01/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263748. In senso
conforme, con specifico riguardo al provvedimento di revoca della sospensione condizionale
nella fase di esecuzione della pena, che deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice
dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunga condanna
a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata
già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei

concessione di questa compete al solo giudice della cognizione»!
Sez. 1, Sentenza n. 24639 del 27/05/2015 Cc. (dep. 10/06/2015) Rv. 263973.
Per i motivi suesposti il ricorso deve dichiararsi inammissibile poiché manifestamente infondato
ed, ai sensi dell’art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento di euro duemila alla cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento di euro duemila alla cassa delle ammende.
Deciso il 13.9. 2017

limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di merítevolezza per la

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