Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52750 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52750 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASCARETTA FRANCESCA nato il 20/03/1965 a VIETRI DI POTENZA

avverso la sentenza del 24/03/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale, dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio per remissione di querela

Data Udienza: 11/10/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Nell’interesse di Francesca Pascaretta è stato proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 24/03/2016, con la quale la Corte d’appello di Potenza:
a) aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata, per essere
il reato di cui all’art. 595 cod. pen., per il quale era stata condannata dal giudice
di primo grado, estinto per prescrizione; b) aveva confermato le statuizioni civili,
condannando la Pascaretta a rifondere alla parte civile le spese del grado.
2. Il 24/07/2017 è stato trasmesso verbale contenente la remissione di querela

della Pascaretta.

Preso atto dell’intervenuta remissione di querela e della conseguente
accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi
dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato, con
regolamentazione delle spese coerente con il disposto dell’art. 340, comma 4,
cod. proc. pen.
Va aggiunto, per completezza argomentativa, che, secondo il condiviso
orientamento di questa Corte, in caso di estinzione del reato, il dovere del
giudice di decidere in relazione alle disposizioni e i capi della sentenza che
concernono gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa
estintiva dipenda dall’intervenuta remissione di querela da parte del soggetto
danneggiato, in quanto la ratio dell’art. 578 cod. proc. pen. è quella di impedire
che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà della parte possano
frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona
danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo
grado (Sez. 4, n. 12807 del 08/02/2007, Pandolfo, Rv. 236197).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata,
Pa sca retta Francesca.
Così deciso il 11/10/2017

da parte di Nicola Pessolano e contestuale accettazione del procuratore speciale

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