Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52746 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52746 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI
nel procedimento a carico di:
AMICH MARCELLA nato il 08/05/1986 a ASTI
GENERI SIMONE nato il 26/06/1974 a ASTI
RIOSA MIRKO nato il 13/02/1986 a ASTI
VALSANIA PAOLA nato il 21/07/1989 a ASTI

avverso la sentenza del 08/07/2016 del TRIBUNALE di ASTI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio,
udito il difensore presente avv. Giampiero Mattei, in sostituzione
dell’avv.Roberto Caranzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 28/09/2017

1. Con sentenza del 8/7/2016 il Tribunale di Asti ha assolto Simone Generi,
Mirko Riosa, Marcella Amich e Paola Valsania, dal reato di cui agli artt.56,624 e
625, n.2 e n.5, così previamente riqualificata la condotta loro contestata in
rubrica come furto consumato, ai sensi dell’art.131

bis cod.pen. per non

punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto.
I quattro imputati erano accusati di essersi, in concorso fra loro e al fine di
trarne profitto, impossessati di generi alimentari vari per un valore di C 90,65
sottraendoli dagli scaffali di un supermercato PAM, togliendoli dalle loro

2. Ha proposto ricorso immediato

ex art.569 cod.proc.pen. il Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Asti, chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata e assumendo la sussistenza di violazione di legge perché il
reato per cui si è proceduto prevedeva una pena astratta superiore nel massimo
a 5 anni (6 anni e 8 mesi), pur se riqualificato come tentativo di furto
pluriaggravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Agli imputati era stato contestato il furto consumato, pluriaggravato ai sensi
del n.2 (mezzo fraudolento) e n.5 (commissione da parte di più di tre persone)
del comma 1 dell’art.625 cod.pen.
Il Tribunale ha correttamente riqualificato la condotta ascritta in termini di
tentativo di furto (operazione questa non contestata dal Procuratore ricorrente),
ma non ha affatto escluso la sussistenza delle contestate aggravanti ad effetto
speciale (una delle quali, quella di cui al n.5 dell’art.625 cod.pen., palesemente
incontrovertibile); al contrario, ha richiamato le due citate aggravanti fin anche
nel dispositivo per indicare l’effettuata riqualificazione giuridica in termini di
tentato furto pluriaggravato.
E’ quindi evidente che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, nel
2° capoverso di pagina 4, sussisteva una fattispecie ostativa all’applicabilità
dell’art.131 bis cod.pen. poiché il combinato disposto degli artt.56,624 e 625,
ultimo comma, cod.pen. prevede la reclusione fino a 6 anni e 8 mesi (oltre alla
multa sino a C 1032,00=) e quindi una pena detentiva superiore nel massimo
alla barriera preclusiva dei 5 anni.

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confezioni e nascondendoli in buste di plastica o sotto gli abiti delle donne.

2. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte
di appello di Torino per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art.569, comma
4, cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per il

Così deciso il 28/9/2017

giudizio di secondo grado.

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