Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52742 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52742 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRABILE FRANCESCO nato il 29/09/1977 a MAZARA DEL VALLO

avverso la sentenza del 15/11/2016 della Corte di Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Mura,
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Mirabile Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa
dalla Corte di Appello di Palermo il 15/11/2016 che, confermando la sentenza di
primo grado, lo condannava per il reato di cui all’art. 477-482 cod. pen., per
avere, quale legale rappresentante della ditta SNT Group soc. coop., contraffatto
o concorso nella contraffazione della certificazione sanitaria n. 450 del
31/03/2009 apparentemente rilasciata dal Dipartimento di prevenzione, Ufficio di
Sanità Pubblica Veterinaria di Mazara del Vallo.

Data Udienza: 20/09/2017

Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 477 e 482
cod. peri., lamentando che non sarebbe emersa la prova della falsità della
certificazione sanitaria esibita, poiché il responsabile del servizio veterinario non
ha dichiarato che la firma era falsa, ma che non era stata rinvenuta alcuna
istanza per il rilascio della certificazione; peraltro, l’imputato era un mero
autista, che si è limitato ad esibire i documenti che si trovavano nell’automezzo,
e versava dunque in buona fede; il fatto integrerebbe poi un falso innocuo, non
essendo più richiesta dalla legge la certificazione sanitaria; infine, il diniego delle

difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Il fatto accertato concerne la falsificazione dell’autorizzazione sanitaria
rilasciata dall’ASL (o da altre autorità sanitarie competenti) in relazione
all’idoneità di un veicolo adibito al trasporto di alimenti, prevista dall’art. 44
d.P.R. 327 del 1980.
Come rilevato anche nelle sentenze di merito, tuttavia, il regime
autorizzatorio è venuto meno con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 852
del 2004, in seguito al quale è stato previsto il regime semplificato della
denuncia di inizio di attività.
Ne consegue che l’autorizzazione sanitaria esibita dall’imputato, ed oggetto
di falsificazione, era, al momento del fatto, priva del valore probatorio
riconosciuto in precedenza dall’ordinamento (art. 44 d.P.R. 327 del 1980); sícchè
ricorre un’ipotesi di c.d. falso “innocuo”, privo della concreta attitudine offensiva
per la inidoneità ad aggredire gli interessi tutelati, avendo ad oggetto un
documento irrilevante o ininfluente in relazione alla situazione giuridica oggetto
di disciplina (il controllo dell’igiene degli alimenti) (Sez. 5, n. 47601 del
26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812: “Sussiste il “falso innocuo” quando l’infedele
attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale)
sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio
e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la
conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che
dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad
ingannare comunque la fede pubblica”).
La sentenza impugnata – che, nell’escludere l’innocuità del falso, ha in realtà
confuso la relativa nozione con quella del falso “grossolano”, avendo calibrato la

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attenuanti generiche sarebbe stato motivato senza considerare i rilievi della

motivazione sulla necessità di svolgere accertamenti sulla falsità del documento va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 20/09/2017

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