Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52741 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52741 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile BAGNOLI ANTONIO nato il 13/06/1945 a BRONI
nel procedimento a carico di:
CASTIGLIA MICHELE nato il 30/11/1962 a BONIFATI
OLIVIERO CONCETTA nato il 22/09/1965 a BONIFATI

avverso la sentenza del 25/02/2016 del TRIBUNALE di PAVIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA
che ha concluso per
Il PG chiede l’annullamento della sentenza limitatamente alla liquidazione in
favore delle PP.CC . con rinvio al giudice competente.
Udito il difensore cx-,.•

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Il difensore presente chiede l’inammissibilità del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del grado ai sensi dell’art. 592, co.IV.

Data Udienza: 20/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia ha parzialmente riformato la
sentenza del Giudice di Pace di Voghera, impugnata dalla parte civile, ritenendo ai
soli effetti civili la responsabilità di Oliviero Concetta e Castiglia Michele in ordine al
reato di diffamazione aggravata in danno di Bagnoli Antonio e condannandoli al

rifusione delle spese di difesa della parte civile del grado di giudizio in misura
limitata alla metà, con compensazione del residuo.
2. Il ricorso delle parti civili deduce, con il primo motivo, la violazione di legge con
riguardo alla determinazione della somma liquidata in via equitativa a titolo di
risarcimento del danno morale e, con il secondo e terzo motivo, censura la mancata
condanna alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nel primo
grado di giudizio e l’insussistenza di gravi motivi a fondamento del giudizio di
parziale compensazione delle spese di difesa nel giudizio di appello.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, in tema di liquidazione del
danno morale, la valutazione del giudice di merito è affidata ad apprezzamenti
discrezionali ed equitativi, perciò costituisce valutazione di fatto sottratta al
sindacato di legittimità se sorretta, come nel caso in esame, da una congrua
motivazione ( fra le tante da ultimo Sez.6 n.48461 del 28.11.13 Rv.258170).
4. La riforma della sentenza di assoluzione in esito al giudizio di appello comporta la
condanna dell’imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile anche
per il primo grado di giudizio ai sensi dell’art.592 co.3 c.p.p. ed il Tribunale ha
illegittimamente omesso tale condanna.
5. Il Tribunale ha altresì omesso qualunque motivazione in merito alla decisione di
compensare parzialmente le spese di difesa della parte civile per il grado di appello,
così violando il principio secondo cui ” il regime adottato dal legislatore in via
ordinaria, con il primo comma dell’art. 541 cod. proc. pen., è fondato sul criterio di
soccombenza, in analogia con quanto disposto all’art. 91 cod. proc. civ.; l’analogia si
estende per altro alla possibilità di disporre la compensazione parziale o totale delle
spese, quando ricorrano giusti motivi (ultima parte del citato art. 541 comma 1),
così come previsto nel rito civile dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ.; ne
consegue che il giudice di appello, quando l’imputato abbia interposto specifico
gravame sul punto, ha l’obbligo di motivare, per quanto succintamente, circa le
ragioni per le quali esclude la ricorrenza di giusti motivi a fini di compensazione delle
spese” (Sez. 6, n. 31744 del 22/05/2003 Rv. 225928)

1

risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in 800 euro, nonché alla

6. La fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso impone l’annullamento
della sentenza impugnata quanto alla mancata condanna dell’imputato alla rifusione
delle spese di difesa della parte civile nel giudizio di primo grado e in relazione alla
omessa motivazione di compensare parzialmente le spese del giudizio di secondo

quanto disposto dall’art.622 c.p.p.
7. La parziale fondatezza del ricorso comporta il rigetto della richiesta, formulata in
udienza dalla difesa dell’imputato, di condannare il ricorrente al pagamento delle
spese ex art.592 co.4 c.p.p.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alle spese non liquidate alla parte
civile in primo grado nonché al giudizio di compensazione delle spese nel giudizio di
secondo grado con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso il 20 settembre 2017
Il Presidente
Maurizio Fumo

grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo

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