Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52738 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 52738 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SCUPOLA GIUSEPPE LUIGI nato il 26/06/1932 a SPECCHIA
PARTE CIVILE

avverso la sentenza del 04/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non
sussiste
Udito il difensore
L’avv. Valentini chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita
conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
L’avv. Mastrolia insiste per l’annullamento della sentenza senza rinvio.

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Data Udienza: 13/09/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo
grado nei confronti dell’imputato, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di
violenza privata, così riqualificata l’originaria imputazione di lesioni; fatto di Settembre 2007.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che col primo motivo ha
lamentato la violazione della norma di cui all’ad 604 cpp, per la diversità del fatto contestato
rispetto a quello ritenuto dalla sentenza. Il delitto di cui all’art 610 cp era completamente
diverso dall’originaria imputazione di lesioni e sui suoi elementi costitutivi l’imputato non aveva

violazione del diritto di difesa.
1.1. Col secondo motivo si è censurato il vizio di motivazione e la violazione di legge, poiché la
Corte, pur ricostruendo il fatto in base alla dichiarazione della persona offesa, che aveva
descritto un’attività di inganno e sorpresa da parte dell’imputato, aveva ritenuto che tale
condotta fosse idonea a comprimere la libertà di movimento della donna; inoltre, aveva
identificato la violenza tipica del delitto ex art 610 cp con il trattamento sanitario al quale la
persona offesa era stata costretta, mentre esso doveva considerarsi integrare la costrizione a
tollerare. In altre parole l’infiltrazione non voluta non poteva essere qualificata come condotta
costringente ed evento della costrizione.
1.2 Col terzo motivo si è lamentata l’assenza di spiegazione delle ragioni circa la ritenuta
sussistenza del dolo del delitto di violenza privata.
All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
1.11 primo motivo di ricorso non coglie nel segno. Nel caso in esame, invero, non è ravvisabile la
dedotta nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la
sentenza, poiché i Giudici del merito si sono limitati a dare al fatto storico oggetto del giudizio
una qualificazione giuridica diversa da quella originariamente attribuita dal PM, in virtù del
potere/dovere di dare ai fatti oggetto della loro cognizione una definizione giuridica esatta, ai
sensi dagli artt 521/1 cpp per il primo grado e 597 cpp per l’appello.
1.1 II primo Giudice, infatti, aveva giudicato incerto il nesso di causalità tra la condotta
dell’imputato e la conseguenza dello pneumotorace insorto nella parte lesa a seguito delle
infiltrazioni a lei praticate da questi – nesso che era stato, invece, ravvisato nella proposta
accusatoria originaria – assolvendolo da questa parte di addebito, che dava costrutto alle
ipotizzate lesioni, e qualificando il fatto storico residuo come violenza privata.
1.2 La descritta operazione interpretativa ha comportato solo una riduzione dell’imputazione a
carico del ricorrente, che, pertanto, ha potuto dispiegare le sue difese in riferimento alla parte
residua, in entrambi i gradi del giudizio di merito, essendo rimasta immodificata la contestazione
mossagli relativamente al comportamento indicato nel capo di incolpazione come
infiltrativo

trattamento

potuto difendersi; la Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità della prima pronuncia per

1.3 L’opzione dei giudici di merito è, in tal modo, in linea con la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, secondo la quale l’attribuzione da
parte del Giudice, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di
una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la
violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla
luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato
dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile
per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili
mutamento

scaturiscono.Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015 ) Rv. 264438.
1.4 In proposito è il caso di aggiungere che la diversa qualificazione giuridica del fatto nel delitto
di violenza privata ha rappresentato uno sviluppo processuale prevedibile rispetto alla originaria
enunciazione giuridica, per la semplice ragione che la relativa condotta era già descritta e
contenuta nell’imputazione.
Il ricorso è, invece, fondato quanto al secondo motivo.

2. Invero, la Corte territoriale, dopo aver chiaramente descritto il fatto e dopo aver citato la
giurisprudenza di questo Giudice di legittimità, secondo la quale appare impossibile configurare
il delitto dì violenza privata quando la violenza o minaccia integrino gli eventi naturalistici del
reato, vale a dire il pati sofferto dalla persona offesa, ha inopinatamente identificato la
costrizione subita dalla donna con il medesimo trattamento sanitario, che, invece, in base ai
risultati del processo ed all’imputazione residua, ha rappresentato la condotta attribuita
all’imputato. Sul punto deve ribadirsi il principio – del resto non ignorato dai Giudici salentini,
che però ne hanno fatto solo astratto richiamo – secondo il quale il delitto di cui all’art. 610
cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi
stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il “pati” cui la persona offesa sia costretta,
poichè l’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una
minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta
determinata. Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268405. In
senso conforme Cass 5 sent.1215/2015, Rv 261743.
2.1 Deve ancora puntualizzarsi che il delitto di lesioni consistite nello pneumotorace risulta
coperto dal giudicato assolutorio del primo Giudice.
Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.
3. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere
annullata ed il Giudice del rinvio dovrà esprimere ogni sua libera valutazione riguardo la residua
imputazione descritta, quanto alla condotta dell’imputato, come

trattamento infiltrativo e,

quanto alle conseguenze derivatene alla persona offesa, come grave malessere ( tachiaritmia
con difficoltà respiratorie) e nel ricovero in regime di rianimazione, cui era stata costretta.
4. Va constatato, infine, che la prescrizione non si è ancora compiuta, poiché nel presente
giudizio di legittimità vi è stato il rinvio della trattazione del processo dall’udienza del

di novità ____ che da quel

10.4.2017 a quella odierna per l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze,
essendo, pertanto, sospeso per l’intero predetto periodo, e non solo per sessanta giorni, il
decorso

del

termine

prescrizionale.Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015 Cc. (dep. 20/03/2015) Rv. 263052.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Lecce sezione promiscua.

Deciso il 13.9.2017

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