Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52727 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 52727 Anno 2017
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Schintu Silvano, nato il 04/04/1973 a Iglesias
avverso la sentenza del 03/06/2016 della Corte d’appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Silvano Schintu ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Giuliano
Valer, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Trento ha confermato la sentenza del 17 novembre 2014, con cui il Tribunale di
Trento lo ha condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. In
particolare, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione per i seguenti
motivi:
1.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 337
cod. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente integrato il reato
di resistenza a pubblico ufficiale sebbene ne facciano difetto gli elementi
costituitivi, oggettivo e soggettivo, non avendo l’imputato frapposto alcun

Data Udienza: 28/09/2017

ostacolo al compimento dell’atto d’ufficio, limitandosi ad un mero sfogo per
l’esasperazione;
1.2. violazione di legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per
avere la Corte errato là dove non ha ritenuto sussistenti gli estremi della
particolare tenuità del fatto;
1.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen., per avere la Corte trascurato di considerare la condizione di vita

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito
esposte.

3. Con il primo ed il terzo motivo, il ricorrente coltiva dinanzi a questa Corte
le stesse censure già dedotte in appello e non si confronta con le risposte date
dal Giudice distrettuale che, con considerazioni puntuali e scevre da illogicità
manifesta, ha evidenziato gli specifici elementi da cui, per un verso, ha evinto la
prova dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di resistenza a pubblico
ufficiale (v. pagina 5 della sentenza); dall’altro lato, ha ritenuto insussistenti i
presupposti per applicare le circostanze attenuanti generiche (v. pagina 6 della
sentenza).
Ne discende l’inammissibilità dei rilievi, atteso che – secondo il consolidato
insegnamento di questa Corte – i motivi che costituiscano mera replica delle
censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito
non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
243838).

4. E’ inammissibile anche il secondo motivo col quale Scintu ha invocato la
causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Come questa Corte ha avuto di chiarire in diverse occasioni, la questione
dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima
volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod.
proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione
della sentenza d’appello (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281).

5.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento

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dolorosa e difficile dell’imputato all’epoca dei fatti.

delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.500,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro nnillecinquecento in favore della cassa

Così deciso il 28 settembre 2017

delle ammende.

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