Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52725 del 28/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 52725 Anno 2017
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Diop Modou, nato il 01/01/1984 in Senegal
avverso la sentenza dell’08/07/2016 della Corte d’appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio in
relazione all’aumento per la continuazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Genova, in parziale
riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Genova del 14 aprile 2016, ha
ridotto – nei termini indicati nel dispositivo – la pena inflitta a Madou Diop per i
reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso Madou Diop, a mezzo del
difensore Avv. Andrea Guido, e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di
legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 132 cod. pen. Il
ricorrente denuncia gli errori in cui è incorsa la Corte d’appello nella

Data Udienza: 28/09/2017

determinazione della pena là dove, da un lato, ha applicato l’aumento per la
continuazione interna al reato di resistenza a pubblico ufficiale sub capo A);
dall’altro lato, ha disposto l’aumento di un terzo della pena stabilita per il reato
più grave per la recidiva reiterata, invece esplicitamente esclusa dal primo
giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

mentre va rigettato nel resto.

2.

Coglie nel segno il primo rilievo col quale il ricorrente censura la

determinazione della pena per avere la Corte distrettuale disposto l’aumento per
la continuazione interna al reato di resistenza a pubblico ufficiale sub capo A).
2.1. Ritiene invero il Collegio di dovere ribadire l’orientamento anche di
recente riaffermato da questa Corte di legittimità, alla stregua del quale la
resistenza a pubblico ufficiale integra un unico reato, e non il concorso formale di
una pluralità di reati, qualora la violenza o la minaccia nei confronti di più
pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio sia posta in essere nel
medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di uno stesso atto di
ufficio o di servizio (Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016 – dep. 2017, Mozzi, Rv.
269005).
Come si è condivisibilmente rilevato nella pronuncia appena rammentata
nel disattendere il contrario orientamento (secondo il quale sarebbero integrati
altrettanti reati quanti siano i pubblici ufficiali; v. da ultimo Sez. 6, n. 35227 del
25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545), il chiaro dettato del precetto contenuto
nell’art. 337 cod. pen. – là dove sanziona la condotta di colui che, con le
modalità descritte dalla norma, si oppone al compimento di un atto dell’ufficio da
parte del pubblico ufficiale – rende palese come l’unicità o la pluralità di reati sia
in diretto rapporto con l’unicità o pluralità di atti posti in essere nell’interesse
dell’Amministrazione, indipendentemente dal numero di persone (pubblici
ufficiali) che ad essi attendono.
Occorre difatti rilevare come la resistenza a pubblico ufficiale sia reato
contro la pubblica amministrazione e non contro la persona, là dove il bene
giuridico oggetto dell’incriminazione è rappresentato dal regolare svolgimento
dell’attività della P.A. e non anche – almeno non in via diretta – l’integrità fisica
del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ne costituisce conferma il
fatto che il reato di resistenza non assorbe l’eventuale condotta di lesioni nel

2

1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo all’aumento per la continuazione

caso in cui dall’impiego della violenza sia derivato un pregiudizio all’integrità
fisica del p.u.
Ne discende che, nell’ipotesi in cui l’azione aggressiva o intimidatoria sia
posta in essere in un contesto unitario sia pure in danno di una pluralità di
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, l’interesse leso è uno soltanto id est quello della pubblica amministrazione a non subire intralci nel momento in
cui, per assolvere ai compiti istituzionali, deve attuare la sua volontà tramite i
soggetti che rivestono una qualità pubblica, di cui deve appunto garantire la

in capo a ciascuno dei singoli operanti.
2.2. Confortano l’ermeneusi privilegiata dal Collegio i principi affermati da
questa Corte di legittimità in tema di concorso formale c.d. omogeneo, secondo
cui il discrimen fra l’unicità e la pluralità di violazioni dipende non soltanto dalla
materialità della condotta o, rectius, delle condotte, bensì dal diverso atteggiarsi
del dolo in capo al soggetto agente, con la conseguenza che la pluralità di
violazioni non può farsi derivare puramente e semplicemente dalla pluralità delle
persone offese, ma presuppone l’esistenza di un quid pluris, consistente nella
riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a
realizzare l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di
ciascuna, distintamente, di dette persone (Sez. 2, sent. n. 12027 del
23.09.1997, Rv. 210458).

3.

Applicata la delineata

regula iuris

al caso di specie, si appalesa

ingiustificato l’aumento per la continuazione interna al capo A), là dove – giusta
la descrizione del fatto oggetto di contestazione e recepita in sentenza – la
condotta di resistenza veniva posta in essere dal Diop in uno stesso contesto
spazio temporale, in danno di due operanti della polizia di Stato intenti a porre in
essere un medesimo atto d’ufficio, integrando con ciò un’unica violazione di
legge.
3.1. Alla determinazione della pena non può provvedere direttamente
questa Corte, dal momento che il Giudice della cognizione non ha precisato
l’entità dell’aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen. che deve essere
eliminato.

4. E’ invece palesemente destituito di fondamento il rilievo concernente il
contestato aumento per la recidiva, dal momento che – come si evince
pianamente dallo sviluppo del calcolo della pena (nell’epilogo del compendio
argomentativo della sentenza) – il Collegio del gravame non ha applicato alcun
aumento per la recidiva.
3

sicurezza e la libertà di azione -, e non anche quello soggettivamente individuato

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la continuazione e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Genova. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 28 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA