Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52722 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 52722 Anno 2017
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRAJDIC ANTONIO nato il 30/06/1987 a MILANO

avverso la sentenza del 26/05/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 28/09/2017

RITENUTO IN FATTO
, 1. Brajdic Antonio ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
.

epigrafe che ha, in parziale riforma di quella di primo grado con la quale ad esito di giudizio
abbreviato è stato condannato per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare, ha
revocato la dichiarazione di abitualità nel delitto con conferma della contestata recidiva
specifica, reiterata e infraquinquennale.

dell’art. 62 bis cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all’applicazione
della contestata recidiva, invero insussistente poiché i suoi precedenti penali sono di indole
diversa da quello oggetto del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche,
trattandosi di censura reiterativa di questione di merito alla quale la Corte territoriale ha
,

offerto risposta congrua e del tutto immune da vizi logici e giuridici laddove ha richiamato i
significativi precedenti penali del ricorrente e ha svalutato la rilevanza delle circostanze
evidenziate dalla sua difesa (p. 2).
È invece infondato per quanto attiene all’applicazione della contestata recidiva. La
precedente condanna riportata dal ricorrente nel 2003 concerne infatti, tra l’altro, reato di
resistenza a pubblico ufficiale, che può ben ritenersi, contrariamente agli assunti del ricorrente,
della stessa indole di quello oggetto di condanna in questo procedimento (evasione dal luogo di
detenzione domiciliare), atteso che la definizione di reati “della stessa indole”, posta dall’art
101 cod. pen. e rilevante per l’applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1,
cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice, tali dovendosi intendere anche
reati che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li
costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri
fondamentali comuni, desunti – anche a prescindere dall’identità del bene protetto – dalle
modalità di esecuzione o dai moventi del reo

,

(Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C.,

Rv. 266545; Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774).

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando con unico motivo violazione

P.Q.M.

Netta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/9/2017

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