Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52717 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52717 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SADIKAJ ERJOL nato il 16/11/1989 a VALONA( ALBANIA)

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sadikaj Erjol ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bologna
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4
d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa.
Con un primo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine

spaccio per la detenzione del sacchetto di gr. 33,2 lordi di marijuana; con il secondo, deduce lo stesso vizio in ordine al confermato diniego delle attenuanti
generiche e con il terzo lamenta carente motivazione e violazione di legge in rapporto alla confisca della somma di denaro in sequestro.
Il ricorso è inammissibile perché improponibili i primi due motivi in cui esso si
articola, concernenti il primo, in via diretta, il tema dell’accusa ed il secondo
l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, anche, come nella specie, mediante motivato (pag. 3 sent.)
diniego delle invocate attenuanti generiche; manifestamente infondato è, infine,
il terzo motivo di censura per avere la Corte territoriale congruamente argomentato nel senso dell’esistenza di consistenti elementi di fatto denotanti la provenienza illecita del denaro e quindi in maniera verosimile da condotte di traffico di
sostanze droganti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobre 2017

ai criteri di valutazione degli indici probatori riguardo all’accertamento del fine di

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