Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52714 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52714 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRUZZI LORENZO nato il 31/05/1977 a REGGIO EMILIA

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Truzzi Lorenzo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Bologna che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 99,
comma 4, 337 e 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., confermando la pena inflittagli in
primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione.
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, allegando la
insussistenza del reato di cui all’art. 337 cod. pen.; deduce, altresì, vizio di moti-

verbale di arresto in flagranza di reato; si duole, infine, della motivazione con cui
la Corte d’appello ha statuito di non operare alcuna riduzione della pena inflittagli
in primo grado.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi improponibili in sede di
legittimità, i primi due investendo direttamente il tema dell’accusa e la valutazione del compendio probatorio, demandata quest’ultima in via esclusiva al giudice
di merito; parimenti improponibile il terzo motivo, con il quale si contesta
l’esercizio del potere discrezionale dello stesso giudice di graduare la misura
della pena, nella specie assistito da ampia e congrua motivazione (pag. 5 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobr 017

vazione anche per travisamento della prova e in particolare con riferimento al

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