Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52713 del 19/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 52713 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARLINO ANTONIO nato il 19/02/1956 a MISILMERI

avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/10/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carlino Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Perugia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 comma
1 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi dell’art. 99, comma cod. pen. e la
pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione
ed C 12.000,00 di multa.

del 1990 in ordine alla ritenuta esclusione della circostanza speciale della collaborazione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale ampiamente e congruamente argomentato la ritenuta esclusione
dell’attenuante (pagg. 3-4 sent.), del resto in fattispecie palesemente inconferente con l’ipotesi della speciale collaborazione (mera indicazione agli inquirenti,
in corso di perquisizione domiciliare, del luogo di occultamento della droga pur
fisicamente distante dall’abitazione dell’imputato).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 ottobr 2017

Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309

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