Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52712 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52712 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NORBERTI DANIEL nato il 23/01/1981 a CAGLIARI
GIANERI LUCA nato il 13/09/1976 a CAGLIARI
FORNARI IVAN nato il 20/12/1982 a CAGLIARI
avverso la sentenza del 23/03/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Daniel Norberti, Luca Gianeri e Ivan Fornari ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che, in parziale riforma di quella di primo
grado, ha ridotto la pena inflitta a Norberti alla misura finale di un anno di
reclusione ed C 4.500,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990, mentre ha confermato il trattamento sanzionatorio riservato agli altri imputati (anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa a Gianeri per
lo stesso reato e un anno e otto mesi di reclusione ed C 30.000,00 di multa a
Norberti deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; si duole, inoltre,
del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Gianeri deduce semplicemente contraddittorietà della motivazione della sentenza ed infine, analoga ed onnicomprensiva censura è formulata da Fornari.
Il ricorso di Norberti è inammissibile perché basato su motivi improponibili
oltre che generici, dolendosi essenzialmente della mancata assoluzione in grado
d’appello (primo motivo) o della graduazione della pena operata dal giudice di
merito.
Il ricorso di Gianeri è generico (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.),
non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Il ricorso di Fornari risulta tardivo secondo le indicazioni fornite dalla Cancelleria del giudice a quo, ma in ogni caso si rivela generico, constando di un’unica
indistinta censura della decisione complessivamente intesa.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C
2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della
cassa delle ammende.
Roma, 19 ottobre 2017
Fornari in ordine al diverso reato di cui all’art. 73, comma 4 st. d.P.R.).