Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52711 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52711 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALAGIANI ANDREA nato il 28/07/1951 a FIRENZE
avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Andrea Falagiani ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81,
367, 56, 640, 61 n. 7 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado
nella misura di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa ma in via
subordinata al risarcimento del danno provocato alla parte civile
Con un unico motivo di censura, il ricorrente deduce vizio di motivazione in
relazione al difetto e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valuta-
testata; ha poi ribadito gli argomenti a sostegno dell’impugnazione con memoria
del 02/10/2017.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi improponibili in sede di
legittimità, investendo direttamente il tema dell’accusa e la valutazione del compendio probatorio, demandata quest’ultima in via esclusiva al giudice di merito, il
ricorrente mirando in definitiva ad una revisione del giudizio di secondo grado
giusta operazione estranea alle attribuzioni di questa Corte di Cassazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobre 2017
zione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. relativamente all’imputazione con-