Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 52706 del 19/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 52706 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASSIM SAID nato il 10/08/1980
avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/10/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nassim Said ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi improponibili che finiscono
per contestare l’esercizio della potestà discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie assistita da congrua argomentazione (pagg. 9 e 10 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ottobre 2017
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.